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14 Dicembre 2018

Credito d’imposta per ricerca e sviluppo: l’attività commissionata da socio unico estero è agevolabile

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L’Agenzia delle Entrate, con il Principio di diritto n. 15 dell’11 dicembre 2018, ha chiarito meglio l’ambito di applicazione del credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo.

In primo luogo, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che il credito d’imposta in questione è riconosciuto a tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo nella misura pari al 50 % delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti a quello di prima applicazione dell’agevolazione.

Con la Legge di Bilancio per il 2017, sono state apportate alcune modifiche alla normativa in materia. In particolare, alcune novità riguardano l’ipotesi della ricerca commissionata. Ora il credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo spetta anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti che eseguono attività di ricerca e sviluppo nel caso di contratti conclusi con imprese residenti o localizzate in altri Stati dell’Unione Europea o negli Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo.

Il soggetto commissionario residente che esegue attività di ricerca e sviluppo per conto dei soggetti committenti non residenti deve essere equiparato, ai fini dell’agevolazione in questione, al soggetto residente che effettua investimenti in attività di ricerca e sviluppo. Di conseguenza, ai fini della determinazione del credito d’imposta spettante, non assume rilevanza il corrispettivo contrattuale pattuito con il committente estero, ma la somma delle singole spese documentate appartenenti alle categorie di costi ammissibili all’agevolazione. Le spese rileveranno nel periodo d’imposta nel quale sono effettivamente sostenute e non in quello nel quale è completata la commessa o lo stato di avanzamento della commessa.

Le nuove regole riguardano anche l’ipotesi nella quale il contratto sia concluso con una parte correlata (ad esempio tra una società capo gruppo estera ed una società controllata italiana che si occupa specificamente delle attività di ricerca e sviluppo) e l’ipotesi nella quale le spese che possono beneficiare del credito d’imposta siano sostenute da una stabile organizzazione in Italia in esecuzione di accordi con la società casa madre estera.

I chiarimenti suddetti sono, come precisato dall’Agenzia delle Entrate, applicabili anche all’ipotesi di attività di ricerca e sviluppo commissionata ad una società residente in Italia da una società estera statunitense, la quale si presenta come socio unico della società commissionaria ed alla quale la società commissionaria riaddebita i costi dell’attività di ricerca e sviluppo svolta.

L’Agenzia delle Entrate ha voluto, infine, ricordare che, in virtù di quanto disposto con il “Decreto dignità”, non si considerano ammissibili all’agevolazione fiscale in questione i costi sostenuti per l’acquisto, anche in licenza d’uso, dei beni immateriali derivanti da operazioni infragruppo.

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