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9 Settembre 2016

Credito d’imposta per ricerca e sviluppo: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

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L’Agenzia delle Entrate ha fornito diversi chiarimenti riguardo al credito d’imposta per l’attività di ricerca e sviluppo, previsto dall’articolo 3 del Decreto Legge n. 145 del 23 dicembre 2013, in parte modificato dalla Legge di Stabilità per il 2015. Lo ha fatto rispondendo ad un’istanza di interpello proposta da una società, nell’ambito della Risoluzione n. 66 del 3 agosto 2016.

Il credito d’imposta per l’attività di ricerca e sviluppo trova applicazione con riferimento agli investimenti effettuati tra il periodo d’imposta 2015 ed il periodo d’imposta 2019. La misura del credito d’imposta è del 25 % delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli stessi investimenti effettuati nei tre periodi d’imposta precedenti al 2015.

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che con un Decreto interministeriale del 27 maggio 2015 sono state emanate le disposizioni di attuazione di tale agevolazione.

Inoltre, alcuni chiarimenti in materia sono stati già forniti con la Circolare n. 5 del 16 marzo 2016.

Secondo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione in esame, i costi rilevanti ai fini della determinazione del credito d’imposta devono essere considerati al lordo dei contributi comunitari eventualmente ricevuti con riferimento ai medesimi costi. La società istante aveva, infatti, realizzato due progetti di ricerca e sviluppo per i quali aveva ricevuto dei contributi comunitari. Devono essere, inoltre, presi in considerazione i costi di competenza del periodo per il quale si intende fruire del credito d’imposta.

Gli stessi criteri (di valorizzazione dei costi al lordo dei contributi e di competenza) devono trovare applicazione per la determinazione dei costi nei periodi d’imposta presi in considerazione per il calcolo delle media di riferimento.

Per quanto riguarda i costi per il personale altamente qualificato, inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che rileva il costo aziendale di competenza sostenuto per il personale altamente qualificato effettivamente impiegato in attività di ricerca e sviluppo.

Per quanto riguarda i costi per la ricerca commissionata a soggetti esterni, i costi si considerano sostenuti alla data di ultimazione della prestazione o, qualora vi siano degli stati di avanzamento dei lavori, alla data nella quale tali stati di avanzamento dei lavori sono stati accettati dal committente.

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