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22 Gennaio 2021

Credito d’imposta per riacquisto prima casa: l’utilizzo del residuo non è sempre ammesso

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Un nuovo quesito posto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate riguardo alle agevolazioni “prima casa”.

Il contribuente istante ha rappresentato di aver acquistato un immobile con il coniuge, nel 2015, beneficiando delle agevolazioni “prima casa”. Nell’atto di acquisto gli è stato riconosciuto un credito d’imposta in quanto aveva in precedenza acquistato un altro immobile usufruendo dei benefici “prima casa” e poi, nell’anno precedente, lo aveva alienato. Però, non aveva potuto fruire integralmente di tale credito d’imposta in quanto era di importo superiore all’imposta di registro che aveva dovuto versare in occasione del nuovo acquisto.

Al momento dell’acquisto dell’abitazione, inoltre, l’istante non aveva potuto acquistare anche un box auto di pertinenza dell’abitazione medesima. Ora, invece, la sua intenzione è quella di comprare anche il box auto, destinandolo a pertinenza della casa acquistata nel 2015. Vorrebbe, in occasione di questo secondo acquisto, fruire, per il pagamento delle relative imposte, dell’eccedenza del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 44 del 18 gennaio 2021, ha evidenziato che, nel caso in cui il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa sia utilizzato solo parzialmente per il pagamento dell’imposta di registro dovuta per l’atto d’acquisto in cui è maturato il credito stesso, il contribuente potrà utilizzare l’importo residuo in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche o in compensazione delle somme dovute in virtù del Decreto Legislativo n. 241 del 1997.

L’importo residuo, invece, non potrà essere utilizzato in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale e dell’imposta sulle successioni e donazioni dovute per gli atti presentati successivamente. In relazione alle imposte dovute per tali atti, infatti, il credito deve essere utilizzato per l’intero importo.

Pertanto, nel caso specifico, il contribuente istante non potrà utilizzare il credito d’imposta residuo in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale dovute in occasione dell’acquisto agevolato della pertinenza. Potrà, invece, utilizzare il residuo credito d’imposta in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche ed in compensazione.

Con riferimento all’ipotesi dell’utilizzo in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il credito d’imposta residuo potrà essere fatto valere in sede di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successiva all’acquisto del nuovo immobile o di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale è stato effettuato il nuovo acquisto.

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