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8 Giugno 2018

Credito d’imposta per le librerie: emanate le disposizioni di attuazione

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Con un Decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali del 23 aprile 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 giugno 2018, sono state emanate le disposizioni di attuazione del credito d’imposta destinato agli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri. Tale credito d’imposta è stato introdotto dalla Legge di Bilancio per il 2018.

Come precisato all’articolo 1 del Decreto, sono ammessi al beneficio in questione gli esercenti:

  • che abbiano la sede legale nello Spazio Economico Europeo;
  • che siano soggetti alla tassazione in Italia, per effetto della loro residenza fiscale o per la presenza di una stabile organizzazione in Italia alla quale sia riconducibile l’attività commerciale alla quale sono collegati i benefici;
  • che siano in possesso della classificazione ATECO principale 47.61 e 47.79.1, risultante dal Registro delle Imprese;
  • che abbiano sviluppato, nel corso dell’esercizio finanziario precedente, ricavi derivanti dalla cessione di libri pari ad almeno il 70 % dei ricavi complessivamente dichiarati.

Il credito d’imposta è riconosciuto a ciascun esercente fino all’importo massimo annuo di 20.000 Euro, per gli esercenti delle librerie che non risultano comprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestiti, e di 10.000 Euro, per gli altri esercenti (articolo 2 del Decreto). Il valore del credito d’imposta massimo riconoscibile è calcolato in base ad aliquote ed ulteriori specificazioni indicate in una tabella allegata al Decreto. Si tiene conto del fatturato annuo derivante dalla vendita dei libri.

Secondo quanto stabilito all’articolo 3 del Decreto, il credito d’imposta è parametrato, con riferimento al singolo punto vendita, alle seguenti voci:

  • Imu;
  • Tasi;
  • Tari;
  • imposta sulla pubblicità;
  • tassa per l’occupazione del suolo pubblico;
  • spese per la locazione, al netto dell’Iva;
  • spese per il mutuo;
  • contributi previdenziali ed assistenziali per il personale dipendente.

In particolare, sono presi in considerazione, in riferimento a tali voci, gli importi dovuti nell’anno precedente alla presentazione della richiesta per ottenere tale credito d’imposta. Per ciascuna delle voci è stabilito un massimale di costo. Le voci, inoltre, si riferiscono ai locali nei quali si svolge l’attività di vendita di libri al dettaglio.

All’articolo 4 del Decreto, sono contenute le disposizioni relative alla richiesta ed al riconoscimento del credito d’imposta. Per ottenere il riconoscimento del credito d’imposta, i soggetti interessati devono presentare alla Direzione generale biblioteche e istituti culturali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo un’apposita richiesta, da redigersi su modelli predisposti dalla stessa Direzione generale e corredata dell’eventuale documentazione richiesta dalla Direzione.

Il termine per la presentazione di tali richieste è il 30 settembre di ogni anno. Entro i trenta giorni successivi, la Direzione generale, verificata la disponibilità delle risorse, provvede a comunicare ai soggetti interessati il riconoscimento del credito d’imposta spettante.

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’Irap (articolo 5 del Decreto Ministeriale). E’ utilizzabile esclusivamente in compensazione, mediante un modello F24 che deve essere presentato tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, dal decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello nel quale la Direzione generale comunica ai beneficiari l’importo del credito d’imposta spettante.

Il credito d’imposta deve essere indicato sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di riconoscimento del credito, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale il credito è utilizzato, con indicazione distinta dell’importo riconosciuto e maturato e di quello utilizzato.

Secondo quanto stabilito all’articolo 6 del Decreto Ministeriale, il riconoscimento del credito d’imposta decade o è revocato nei casi previsti dalle norme fiscali e tributarie vigenti e qualora non vengano soddisfatti i requisiti o gli adempimenti previsti dalla disciplina. In questi casi, si provvede anche al recupero del beneficio eventualmente già fruito, maggiorato di interessi e sanzioni.

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