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13 Marzo 2020

Credito d’imposta per le librerie e misure a sostegno della lettura: le nuove regole in una Legge

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E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 10 marzo 2020, la Legge n. 15 del 13 febbraio 2020 con la quale sono state emanate delle importanti disposizioni per la promozione ed il sostegno della lettura. Il provvedimento entrerà in vigore il 25 marzo 2020.

In particolare, all’articolo 10 della Legge, è prevista la messa a regime degli incentivi fiscali per le librerie.

Infatti, la disposizione normativa stabilisce che, al fine di potenziare le attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri, la spesa per il credito d’imposta destinato alle librerie è autorizzata nella misura di 3.250.000 Euro annui dal 2020. L’agevolazione fiscale, quindi, non riguarderà esclusivamente gli anni 2018 e 2019, ma proseguirà quest’anno e negli anni successivi.

Ricordiamo che la Legge di Bilancio per il 2018 ha introdotto un credito d’imposta in favore degli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati. Si tratta di un credito d’imposta parametrato agli importi pagati a titolo di Imu, Tasi e Tari con riferimento ai locali dove si svolge l’attività di vendita dei libri al dettaglio ed alle eventuali spese di locazione. Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura massima di 20.000 Euro per gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite e di 10.000 Euro per gli altri esercenti.

Evidenziamo, inoltre, che all’articolo 6 della Legge n. 15 del 2020 è regolata l’istituzione della “Carta della cultura”. La “Carta della cultura” è un contributo statale riconosciuto a cittadini italiani e stranieri residenti nel territorio nazionale appartenenti a nuclei familiari economicamente svantaggiati.

Si tratta di una carta elettronica dell’importo di 100 Euro utilizzabile dal titolare, entro un anno dal suo rilascio, nei pagamenti per l’acquisto di libri, anche digitali.

E’ precisato che le somme assegnate con la Carta in questione non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell’ISEE.

Con un Decreto che verrà adottato dal Ministro per i Beni e le Attività culturali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della Legge 15/2020, saranno definiti i requisiti per l’assegnazione della Carta e le modalità di rilascio e di utilizzo della stessa.

Le imprese che dovessero destinare al Fondo appositamente creato per la Carta della cultura parte del proprio volume d’affari non ne subiranno conseguenze ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap. Le imprese che destineranno a tale Fondo almeno l’1 % del loro volume d’affari potranno utilizzare un logo del Ministero per i Beni e le Attività culturali che certificherà il loro impegno nella lotta contro la povertà educativa e culturale.

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