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27 Luglio 2018

Credito d’imposta per le fondazioni bancarie che finanziano il volontariato: ecco le regole di applicazione

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Con il Decreto emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze il 4 maggio 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 luglio 2018, sono state definite le modalità applicative del contributo previsto in favore delle fondazioni bancarie dal “Codice del terzo settore”.

In particolare, il contributo è riconosciuto nella forma del credito d’imposta alle fondazioni di origine bancaria che effettuano, nell’ambito della propria attività istituzionale, a partire dal 2018, dei versamenti al Fondo Unico Nazionale che finanzia, a sua volta, i Centri di Servizio per il Volontariato (CSV).

Il credito d’imposta può essere riconosciuto nella misura massima del 100 % dei versamenti effettuati entro il 31 ottobre di ciascun anno, fino ad un massimo di 15 milioni di Euro per il 2018 e di 10 milioni di Euro per gli anni successivi.

L’Autorità di vigilanza preposta comunica all’Organismo Nazionale di Controllo del Fondo, entro il 31 ottobre di ciascun anno, l’elenco delle fondazioni per le quali sussistono i requisiti per beneficiare del credito d’imposta. L’Organismo di Controllo procede, quindi, a trasmettere all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle fondazioni per le quali ha verificato l’effettuazione dei versamenti, entro il 20 novembre di ciascun anno. Entro trenta giorni dalla trasmissione di tale elenco, l’Agenzia delle Entrate, sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate e l’ammontare complessivo dei versamenti al Fondo Unico Nazionale che sono stati comunicati dall’Organismo di Controllo, rende nota ogni anno la percentuale in base alla quale è determinato il credito d’imposta spettante. Inoltre, entro il medesimo termine, l’Agenzia delle Entrate comunica a ciascuna fondazione finanziatrice e, per conoscenza, all’Organo Nazionale di Controllo, l’ammontare del credito d’imposta utilizzabile.

Il credito d’imposta sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, dal periodo d’imposta nel quale è riconosciuto. Il modello F24 deve essere presentato mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Con una successiva Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, sarà istituito il codice tributo da indicare nel modello F24 per fruire del credito d’imposta e saranno fornite le indicazioni per la compilazione del modello di pagamento.

Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale è riconosciuto e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi, fino a quello nel corso del quale se ne conclude l’utilizzo.

Il credito d’imposta è, inoltre, cedibile dalle fondazioni ad intermediari bancari, finanziari e assicurativi ed è utilizzabile dal cessionario alle medesime condizioni applicabili al cedente. Dell’avvenuta cessione deve essere data comunicazione all’Organismo di Controllo per la successiva notifica della variazione del beneficiario all’Agenzia delle  Entrate.

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