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8 Giugno 2018

Credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali: anticipato il contenuto del Regolamento di attuazione

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Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con un Comunicato, ha reso noto che il Regolamento di attuazione del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali è stato firmato il 16 maggio 2018 ed è attualmente in corso di registrazione presso la Corte dei Conti. Non appena registrato, verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione.

Tale credito d’imposta è stato introdotto dalla Manovra Correttiva del 2017 e riguarda gli investimenti pubblicitari incrementali programmati ed effettuati sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, locali e nazionali, anche on line) e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale.

Nel Comunicato del Dipartimento è anticipato il contenuto del Regolamento di attuazione in corso di registrazione.

Il primo aspetto affrontato è quello dei soggetti beneficiari. Possono beneficiare del credito d’imposta in questione i titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo e gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, il cui valore complessivo superi di almeno l’1 % gli investimenti effettuati nell’anno precedente sugli stessi mezzi di informazione (cioè sulla stampa o sulle emittenti radiofoniche e televisive).

Se gli investimenti pubblicitari sono stati effettuati su entrambi i mezzi di informazione, l’incremento degli investimenti pubblicitari deve essere calcolato distintamente in relazione ai due mezzi di informazione, considerando i rispettivi incrementi percentuali. Il Dipartimento precisa che la separazione del calcolo non comporta che si possa accedere al credito d’imposta se vi è stato un incremento degli investimenti per la pubblicità sulla stampa e, contemporaneamente, vi è stata una riduzione degli investimenti sul canale radiotelevisivo, tale da annullare l’incremento degli investimenti pubblicitari complessivo.

Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 75 % del valore incrementale degli investimenti effettuati. Inoltre, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 90 % nel caso di micro imprese, piccole e medie imprese e start-up innovative. In realtà, è precisato che, in fase di prima applicazione dell’agevolazione, il credito d’imposta sarà riconosciuto nella misura standard del 75 % anche alle micro imprese, alle piccole e medie imprese ed alle start-up innovative, in attesa che la Commissione Europea si pronunci sulla compatibilità della percentuale maggiore del beneficio con le normative europee sugli aiuti di Stato.

Esistono due limiti per i singoli beneficiari del credito d’imposta che operano qualora si debba procedere ad una ripartizione percentuale delle risorse tra tutti coloro che hanno richiesto l’agevolazione e ne hanno diritto (ripartizione percentuale necessaria qualora l’ammontare complessivo dei crediti richiesti risulti superiore all’ammontare delle risorse stanziate). Nessun contributo, infatti, potrà superare il 5 % del totale delle risorse annue destinate agli investimenti sui giornali ed il 2 % delle risorse annue destinate agli investimenti sulle emittenti radiofoniche e televisive locali. Per il 2018, i due limiti ammontano a 1.500.00 Euro per gli investimenti sulla stampa ed a 250.000 Euro per gli investimenti sulle emittenti radiofoniche e televisive.

Sono ammissibili al credito d’imposta gli investimenti riferiti all’acquisto di spazi pubblicitari ed inserzioni commerciali su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, anche on line, o nell’ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

Il beneficio è applicabile anche agli investimenti effettuati nel periodo compreso tra il 24 giugno ed il 31 dicembre 2017, sempre nel rispetto della soglia incrementale riferita all’anno precedente. In questo caso, però, si prendono in considerazione soltanto gli investimenti effettuati nella stampa.

Le spese per l’acquisto della pubblicità sono ammesse al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa da quella per l’acquisto degli spazi pubblicitari.

Qualora il credito d’imposta richiesto sia di importo superiore a 150.000 Euro, è necessario, per la sua concessione, oltre al rispetto di tutti gli altri requisiti e condizioni di ammissibilità, che sia effettuato un accertamento preventivo di regolarità presso la Banca Dati Nazionale Antimafia del Ministero dell’Interno.

Per richiedere il beneficio, i soggetti interessati devono presentare una domanda nella forma di una comunicazione telematica sull’apposita piattaforma dell’Agenzia delle Entrate, secondo un modello definito dalla medesima Agenzia. Il tempo per la presentazione della comunicazione telematica è di trenta giorni dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del Regolamento nella Gazzetta Ufficiale.

Entro trenta giorni dalla chiusura del periodo per la presentazione delle domande, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria forma un elenco dei soggetti che hanno richiesto il credito d’imposta, con l’indicazione dell’eventuale percentuale provvisoria di riparto, nel caso in cui si debba procedere ad una ripartizione percentuale, e dell’importo teoricamente fruibile da ciascun soggetto successivamente alla realizzazione dell’investimento. Dopo l’accertamento riguardo agli investimenti effettivamente realizzati (i cui dati dovranno essere trasmessi dai richiedenti con le stesse modalità informatiche usate per la presentazione delle domande), vi sarà un provvedimento del Dipartimento per l’informazione e l’editoria con il quale sarà disposto l’importo del credito effettivamente fruibile.

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