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8 Ottobre 2016

Credito d’imposta per gli interventi di bonifica da amianto: le regole in Gazzetta Ufficiale

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19Definite le regole di attuazione del credito d’imposta previsto dalla Legge n. 221 del 28 dicembre 2015 (“Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”) per gli interventi di bonifica dei beni e delle aree contenenti amianto. Tali regole sono state inserite nel Decreto emanato il 15 giugno 2016 dal Ministro dell’ambiente di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 ottobre 2016.

All’articolo 2 del Decreto interministeriale, è individuato l’ambito di applicazione del credito d’imposta. Ne possono beneficiare i soggetti titolari di redditi d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato, che effettuano o hanno effettuato interventi di bonifica dall’amianto su beni e strutture produttive situati in Italia, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2016.

Il credito d’imposta può essere riconosciuto per gli interventi di rimozione e smaltimento dell’amianto presente in coperture e manufatti di beni e strutture produttive, effettuati nel rispetto della normativa ambientale e di sicurezza nei luoghi di lavoro. La misura agevolativa può riguardare anche le spese per consulenze professionali e perizie tecniche, nei limiti del 10% delle spese complessive sostenute e comunque non oltre l’ammontare di 10.000 Euro per ciascun progetto di bonifica.

All’articolo 3 del Decreto è indicata la misura dell’agevolazione. In particolare, il credito d’imposta e’ riconosciuto nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per gli interventi suddetti. Inoltre, l’agevolazione spetta a condizione che la spesa complessiva sostenuta in relazione a ciascun progetto di bonifica sia almeno pari a 20.000 Euro. L’ammontare totale dei costi per i quali è ammesso il credito d’imposta, in ogni caso, non può essere superiore a 400.000 Euro per ciascuna impresa.

Affinché le spese siano considerate come effettivamente sostenute, è necessario che risultino da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale o da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali o da un professionista iscritto nell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o nell’Albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro oppure dal responsabile di un Centro di Assistenza Fiscale.

Il credito d’imposta in questione, inoltre, non è cumulabile, in relazione alle medesime spese, con ogni altra agevolazione prevista da normativa nazionale, regionale o comunitaria.

Secondo quanto precisato all’articolo 4 del Decreto, a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del Decreto medesimo nella Gazzetta Ufficiale e sino al 31 marzo 2017, le imprese interessate, per accedere al credito d’imposta, devono presentare al Ministero dell’ambiente un’apposita domanda, attraverso la piattaforma informatica che sara’ accessibile sul sito web www.minambiente.it.

La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, dovrà contenere:

  • il costo complessivo degli interventi;
  • l’ammontare delle singole spese eleggibili;
  • l’ammontare del credito d’imposta richiesto;
  • l’indicazione di non usufruire di altre agevolazioni per le medesime voci di spesa.

Il credito d’imposta e’ riconosciuto, successivamente alla verifica da parte del Ministero dell’ambiente del rispetto dei requisiti, secondo l’ordine di presentazione delle domande e sino all’esaurimento del limite di spesa complessivo pari a 17 milioni di Euro. Entro novanta giorni dalla presentazione delle singole domande di accesso al credito d’imposta, il Ministero dell’ambiente provvede a comunicare all’impresa richiedente il riconoscimento o il diniego dell’agevolazione e, nel primo caso, l’importo del credito effettivamente spettante.

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’Irap.

Per quanto riguarda l’utilizzabilità del credito, esso e’ ripartito in tre quote annuali di pari importo e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l’utilizzo, a decorrere dalla dichiarazione relativa al 2016. La prima quota annuale e’ utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Il credito d’imposta e’ utilizzabile esclusivamente in compensazione con un modello F24 che deve essere presentato tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. L’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non deve naturalmente eccedere l’importo concesso dal Ministero dell’ambiente.

Agli articoli 5 e 6 del Decreto, infine, sono indicate le regole relative alle cause di revoca dell’agevolazione ed ai controlli ed alle procedure di recupero del credito d’imposta illegittimamente fruito.

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