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2 Ottobre 2015

Credito d’imposta per enti di previdenza obbligatoria e complementare: approvato il modello per la richiesta

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Con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 settembre 2015, è stato approvato il modello per la richiesta di attribuzione del credito d’imposta in favore degli enti di previdenza obbligatoria e delle forme di previdenza complementare, previsto dalla Legge di Stabilità per il 2015.

Nel Provvedimento, è precisato che il modello può essere utilizzato dagli enti di previdenza obbligatoria per richiedere il credito d’imposta pari alla differenza tra l’ammontare delle ritenute ed imposte sostitutive applicate, nella misura del 26 %, sui redditi di natura finanziaria, e l’ammontare delle ritenute ed imposte sostitutive calcolate nella misura del 20 %, a condizione che i proventi assoggettati alle ritenute ed imposte sostitutive siano investiti in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine.

Inoltre, il modello può essere utilizzato dalle forme di previdenza complementare per chiedere il credito d’imposta pari al 9 % del risultato netto maturato, assoggettato all’imposta sostitutiva, applicata in ciascun periodo d’imposta, a condizione che un ammontare corrispondente al risultato netto maturato assoggettato all’imposta sostitutiva sia investito in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine.

La richiesta deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica, attraverso i canali Entratel o Fisconline.

La presentazione può essere effettuata, a partire dal 2016, dal 1° marzo al 30 aprile di ciascun anno.

Il modello deve essere trasmesso, inoltre, attraverso il software “Creditoprevidenza”, disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

Gli adempimenti conseguenti alla gestione della richiesta saranno di competenza del Centro operativo di Pescara.

In un Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 19 giugno 2015, erano state già disciplinate le condizioni, i termini e le modalità di applicazione del credito d’imposta in questione ed erano state individuate le attività finanziarie a medio o lungo termine nelle quali devono essere effettuati gli investimenti per poter beneficiare del credito d’imposta.

Nel Decreto, era stato, anche, precisato che nella domanda devono essere indicati l’importo dei redditi e del risultato netto di gestione investito nelle attività finanziarie a medio o lungo termine e l’importo massimo agevolabile.

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