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1 Marzo 2019

Credito d’imposta per acquisto e adattamento dei misuratori fiscali: definite le modalità di attuazione

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Con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 febbraio 2019, sono state definite le modalità di attuazione del credito d’imposta previsto per l’acquisto o l’adattamento degli strumenti mediante i quali sono effettuate la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri (cosiddetti “misuratori fiscali”).

Ricordiamo che tale credito d’imposta è stato introdotto dal Decreto Legislativo n. 127 del 5 agosto 2015 che ha anche stabilito che, a partire dal 1° gennaio 2020, gli esercenti attività di commercio al minuto ed assimilate devono memorizzare elettronicamente e trasmettere per via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri. L’obbligo è anticipato al 1° luglio 2019 per gli esercenti con un volume d’affari superiore a 400.000 Euro.

Il credito d’imposta in questione riguarda le spese sostenute nel 2019 e nel 2020 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

Il credito è pari al 50 % della spesa sostenuta fino ad un importo massimo di 250 Euro in caso di acquisto e di 50 Euro in caso di adattamento degli strumenti, per ogni misuratore fiscale.

Può essere utilizzato dalla prima liquidazione periodica Iva successiva al mese nella quale è registrata la fattura relativa all’acquisto o all’adattamento degli strumenti e qualora il relativo corrispettivo sia stato pagato con modalità tracciabile.

La modalità tracciabile si ha quando i pagamenti vengono effettuati tramite assegni bancari, postali, circolari e non, vaglia cambiari e postali, nonché, a titolo esemplificativo, addebito diretto, bonifico bancario o postale, bollettino postale, carte di debito, di credito, prepagate o altri strumenti di pagamento elettronico disponibili che consentano anche l’addebito in conto corrente.

Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi dell’anno d’imposta nel quale è stata sostenuta la spesa e nella dichiarazione degli anni d’imposta successivi, fino a quando se ne conclude l’utilizzo.

Per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, i soggetti titolari di partita Iva devono presentare il modello F24 esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Nel Provvedimento, è, altresì, precisato che l’Agenzia delle Entrate comunica mensilmente al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato l’ammontare dei crediti d’imposta utilizzati in compensazione tramite modello F24, segnalando l’eventuale avvicinamento all’esaurimento dei fondi stanziati.

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