NULL
Altre Novità
1 Marzo 2019

Credito d’imposta per acquisto e adattamento dei misuratori fiscali: definite le modalità di attuazione

Scarica il pdf

Con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 febbraio 2019, sono state definite le modalità di attuazione del credito d’imposta previsto per l’acquisto o l’adattamento degli strumenti mediante i quali sono effettuate la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri (cosiddetti “misuratori fiscali”).

Ricordiamo che tale credito d’imposta è stato introdotto dal Decreto Legislativo n. 127 del 5 agosto 2015 che ha anche stabilito che, a partire dal 1° gennaio 2020, gli esercenti attività di commercio al minuto ed assimilate devono memorizzare elettronicamente e trasmettere per via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri. L’obbligo è anticipato al 1° luglio 2019 per gli esercenti con un volume d’affari superiore a 400.000 Euro.

Il credito d’imposta in questione riguarda le spese sostenute nel 2019 e nel 2020 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

Il credito è pari al 50 % della spesa sostenuta fino ad un importo massimo di 250 Euro in caso di acquisto e di 50 Euro in caso di adattamento degli strumenti, per ogni misuratore fiscale.

Può essere utilizzato dalla prima liquidazione periodica Iva successiva al mese nella quale è registrata la fattura relativa all’acquisto o all’adattamento degli strumenti e qualora il relativo corrispettivo sia stato pagato con modalità tracciabile.

La modalità tracciabile si ha quando i pagamenti vengono effettuati tramite assegni bancari, postali, circolari e non, vaglia cambiari e postali, nonché, a titolo esemplificativo, addebito diretto, bonifico bancario o postale, bollettino postale, carte di debito, di credito, prepagate o altri strumenti di pagamento elettronico disponibili che consentano anche l’addebito in conto corrente.

Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi dell’anno d’imposta nel quale è stata sostenuta la spesa e nella dichiarazione degli anni d’imposta successivi, fino a quando se ne conclude l’utilizzo.

Per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, i soggetti titolari di partita Iva devono presentare il modello F24 esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Nel Provvedimento, è, altresì, precisato che l’Agenzia delle Entrate comunica mensilmente al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato l’ammontare dei crediti d’imposta utilizzati in compensazione tramite modello F24, segnalando l’eventuale avvicinamento all’esaurimento dei fondi stanziati.

Articoli correlati
26 Giugno 2025
Il Decreto Fiscale 2025 è ufficialmente in vigore

Entrata in vigore e pubblicazioneÈ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del...

26 Giugno 2025
Anc: Pec amministratori, il termine non esiste, pertanto non può esserci proroga

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa dell'Associazione Nazionale...

26 Giugno 2025
Bonus edilizi 2025: chiarimenti ufficiali dell’Agenzia delle Entrate

Il 19 giugno 2025 l’Agenzia delle Entrate ha diffuso la circolare n. 8, firmata dal...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto