NULL
Altre Novità
6 Febbraio 2015

Credito d’imposta in favore delle imprese che producono nuovi talenti musicali: le regole applicative in un Decreto Ministeriale

Scarica il pdf

Con un Decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del 2 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 febbraio 2015, ed adottato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sono state emanate le disposizioni applicative del credito d’imposta per la promozione della musica di nuovi talenti, previsto dal Decreto Legge n. 91 dell’8 agosto 2013, convertito dalla Legge n. 112 del 7 ottobre 2013.

Il credito d’imposta in questione è destinato alle imprese di produzione di fonogrammi e videogrammi musicali ed alle imprese di produzione ed organizzazione di spettacoli musicali dal vivo, esistenti almeno dal 1° gennaio 2012.

Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 30 % dei costi sostenuti per le attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali che siano opere prime o seconde di nuovi talenti, ad esclusione delle demo autoprodotte.

Tale agevolazione è riconosciuta per i costi sostenuti dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016, fino all’importo massimo di 200.000 Euro nei tre anni d’imposta.

Le spese ammesse al beneficio sono:

– i compensi riguardanti lo sviluppo dell’opera o quelli spettanti agli artisti-interpreti o esecutori, al produttore artistico, all’ingegnere del suono ed ai tecnici utilizzati dall’impresa per la sua realizzazione, e le spese per la formazione e l’apprendistato effettuate nelle varie fasi di tale sviluppo;

– le spese relative all’utilizzo ed al nolo di studi di registrazione, noleggio e trasporto di materiali e strumenti;

– le spese di post-produzione o montaggio, missaggio, masterizzazione, digitalizzazione e codifica dell’opera, e le spese di progettazione e realizzazione grafica;

– le spese di promozione e pubblicità dell’opera.

Le spese che possono beneficiare del credito d’imposta devono essere, in ogni caso, limitate alla somma di 100.000 Euro per ciascuna opera, la quale, quindi, potrà beneficiare di un credito d’imposta massimo di 30.000 Euro.

Riguardo alla procedura di accesso al credito d’imposta, l’articolo 5 del Decreto Ministeriale prevede che, dal 1° gennaio al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di commercializzazione dell’opera (intesa come data di prima messa in commercio del relativo supporto fisico), le imprese interessate devono presentare al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo un’apposita istanza per il riconoscimento del credito d’imposta. L’istanza deve essere trasmessa per via telematica, secondo modalità che dovranno essere definite dal Ministero entro 90 giorni dall’entrata in vigore del Decreto.

L’istanza in questione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ed in essa dovranno essere specificati, per ogni singola opera:

– la data di commercializzazione;

– il costo complessivo della realizzazione e l’ammontare totale delle spese eleggibili;

– l‘attestazione di effettività delle spese sostenute;

– il credito d’imposta spettante.

Nel Decreto (articolo 6), è precisato che il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito, ai fini delle imposte sui redditi, e del valore della produzione, ai fini dell’Irap.

Il credito d’imposta, inoltre, è utilizzabile soltanto in compensazione. Il modello F24 dovrà essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle Entrate.

Articoli correlati
12 Aprile 2024
Hai ricevuto la busta paga e non ti è stata retribuita la festività per il giorno di Pasqua? Ecco il motivo

Molti lavoratori non hanno ricevuto in busta paga alcuna retribuzione per la...

12 Aprile 2024
Detrazione Irpef 2023 invariata per atenei non statali

Le regole relative alla detrazione Irpef per le spese universitarie sostenute presso...

12 Aprile 2024
Stock option da Oic a Ias/Ifrs, deducibili solo nell’anno di passaggio

Il passaggio dalle norme contabili nazionali (Oic) agli standard internazionali...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto