Con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 20 marzo 2015, sono state definite le percentuali massime del credito d’imposta per le imprese ed i lavoratori autonomi danneggiati dal sisma del maggio 2012 (credito d’imposta previsto dal Decreto Legge n. 83 del 22 giugno 2012, convertito dalla Legge n. 134 del 7 agosto 2012).
In particolare, con il Provvedimento in questione, è stato stabilito che la misura percentuale del credito d’imposta spettante sarà pari al 100 % del credito d’imposta richiesto nel 2014, per i costi, che possono beneficiare dell’agevolazione, sostenuti nell’anno 2012, e sarà pari al 65,0934 % del credito d’imposta richiesto nel 2014 per i costi sostenuti nell’anno 2013.
Inoltre, è stato precisato che il credito d’imposta potrà essere utilizzato mediante modello F24, che potrà essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
L’Agenzia medesima provvederà ad effettuare controlli automatizzati su ciascun modello F24 ricevuto. Nel caso in cui il contribuente non abbia validamente presentato la richiesta di attribuzione del credito d’imposta o qualora l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore al credito spettante, il modello F24 sarà scartato e ciò verrà comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite un’apposita ricevuta consultabile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha istituito, con la Risoluzione n. 30 del 20 marzo 2015, il codice tributo che dovrà essere inserito nel modello F24 per utilizzare in compensazione il credito d’imposta.
Si tratta del codice tributo:”6843“, denominato: “Credito d’imposta a favore dei soggetti danneggiati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 – art. 67-octies del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 – Istanze presentate nel 2014”.
Il codice tributo in questione dovrà essere inserito nella sezione “Erario” del modello F24, in corrispondenza degli “importi a credito compensati” o, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna degli “importi a debito versati”.
Nel campo “anno di riferimento”, dovrà essere indicato l’anno nel quale sono stati sostenuti i costi agevolabili.