Con la Risoluzione n. 47 del 10 aprile 2017, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo da utilizzare per la compensazione del credito d’imposta ceduto, ai fornitori che hanno effettuato interventi di riqualificazione energetica su parti comuni di edifici condominiali, di importo corrispondente alla detrazione fiscale spettante per le relative spese.
La Legge di Stabilità per il 2016 ha, infatti, previsto, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 per interventi di riqualificazione energetica su parti comuni degli edifici condominiali, la possibilità per i soggetti che rientrano nella cosiddetta “no tax area“ (e che, quindi, non potrebbero concretamente usufruire del beneficio fiscale) di optare, in luogo della detrazione fiscale, per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno eseguito i lavori.
Con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 marzo 2016, è stato stabilito che il credito ceduto può essere utilizzato dal fornitore in dieci quote annuali di pari importo, dal 10 aprile 2017. La quota di credito non fruita nell’anno può essere utilizzata negli anni successivi e non può essere comunque richiesta a rimborso. Inoltre, il credito ceduto è utilizzabile in compensazione tramite modello F24 da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Il codice tributo istituito con la Risoluzione del 10 aprile 2017 è il codice “6876“.
Il codice tributo in questione dovrà essere inserito nella sezione “Erario” del modello F24, in corrispondenza degli “importi a credito compensati” oppure, nel caso in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione fruita, in corrispondenza degli “importi a debito versati”.
Nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno di sostenimento della spesa.