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16 Dicembre 2022
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Crediti d’imposta per energia elettrica e gas destinati alle imprese: ecco i nuovi chiarimenti.

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Con la Circolare n. 36 del 29 novembre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito diversi chiarimenti riguardo ai crediti d’imposta previsti in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale.

Il primo paragrafo della Circolare è dedicato ai crediti d’imposta relativi al terzo trimestre del 2022. Viene precisato che i beneficiari di tali crediti d’imposta sono le imprese residenti in Italia, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato, rispettano le condizioni previste dalle norme in materia. Sono ammesse alle agevolazioni in questione sia le imprese commerciali, sia le imprese agricole.

Inoltre, mancando una norma che lo escluda espressamente, possono beneficiare di tali misure sia gli enti commerciali, che gli enti non commerciali, indipendentemente dalla loro natura pubblica o privata e dalla loro forma giuridica, e le Onlus. Per gli enti non commerciali e le Onlus, il credito d’imposta spetterà soltanto in relazione alle spese per l’energia elettrica ed il gas naturale utilizzati nell’ambito dell’attività commerciale eventualmente esercitata.

I crediti d’imposta per i consumi del terzo trimestre del 2022 sono utilizzabili entro il 30 giugno 2023, esclusivamente in compensazione, con modello F24 da trasmettere attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Si tratta di una differenza rispetto ai crediti d’imposta relativi al primo e secondo trimestre del 2022 che sono utilizzabili entro il 31 dicembre 2022. I crediti d’imposta non possono essere richiesti a rimborso.

I crediti d’imposta in questione sono cedibili, soltanto per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione. E’ riconosciuta la possibilità di effettuare due ulteriori cessioni, successive alla prima, soltanto nei confronti di alcuni soggetti (banche ed intermediari finanziari iscritti all’albo, società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo, imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia). Il credito d’imposta potrà essere fruito dal cessionario con le medesime modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente ed entro la stessa data del 30 giugno 2023. La cessione dei crediti d’imposta relativi al terzo trimestre del 2022 deve essere oggetto di un’apposita comunicazione.

Il secondo paragrafo della Circolare dell’Agenzia delle Entrate riguarda, invece, i crediti d’imposta relativi al quarto trimestre del 2022.

Anche tali crediti d’imposta sono utilizzabili entro il 30 giugno 2023, esclusivamente in compensazione con modello F24. Anche in questo caso, i crediti d’imposta sono cedibili soltanto per intero dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione. Valgono gli stessi chiarimenti in merito all’utilizzo dei crediti d’imposta, alla cumulabilità ed alla cedibilità precisati nel primo paragrafo della Circolare.

E’ ricordato che, in alternativa alla fruizione dei crediti d’imposta riconosciuti alle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale nei mesi di ottobre, novembre e dicembre del 2022, è possibile accedere ad un piano speciale di rateizzazione riferito ai consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023.

Il terzo paragrafo della Circolare riguarda il calcolo semplificato della sussistenza delle condizioni di accesso ai crediti d’imposta riconosciuti in favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica e di gas naturale. E’ previsto, infatti, dalla normativa in materia che, qualora l’impresa destinataria dei contributi si sia rifornita, nei primi due trimestri del 2022, di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore dal quale si riforniva nel primo trimestre del 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, debba inviare al cliente, a seguito di sua richiesta, una comunicazione nella quale sia riportato il calcolo dell’incremento che vi è stato del costo della componente energetica o del prezzo del gas naturale e l’ammontare del credito d’imposta spettante per il secondo trimestre del 2022. E’ stato chiarito che i venditori sono tenuti ad effettuare la comunicazione anche qualora la richiesta da parte delle imprese sia avvenuta successivamente ai 60 giorni previsti dalla normativa.

Queste regole del calcolo semplificato valgono anche per i crediti d’imposta spettanti per il terzo trimestre del 2022 e per il quarto trimestre del 2022.

Il quarto paragrafo della Circolare riguarda, poi, la comunicazione relativa ai crediti d’imposta maturati nel 2022. In particolare, i beneficiari dei crediti d’imposta per l’acquisto dell’energia elettrica e del gas naturale relativi al terzo trimestre del 2022 ed al quarto trimestre del 2022 devono comunicare all’Agenzia delle Entrate, entro il 16 marzo 2023, l’importo del credito maturato nell’esercizio del 2022, a pena di decadenza dal diritto dalla fruizione del credito d’imposta non ancora fruito.

Infine, nel quinto paragrafo della Circolare sono riportate le risposte a vari quesiti. Tra i chiarimenti riportati in tale paragrafo vi è quello secondo il quale i crediti d’imposta in questione possono essere fruiti dalle imprese conduttrici, e non dai locatori, che ne sostengano l’effettivo onere economico attraverso un riaddebito analitico, pur non essendo titolari delle relative utenze. I requisiti di accesso al beneficio dovranno, in questo caso, essere verificati in capo ai conduttori.

In tale sede, è stato, altresì, chiarito che la vendita di energia elettrica, senza passare per la rete pubblica, da parte di un soggetto produttore di energia in favore di un’impresa, sia essa un’impresa a forte consumo di energia elettrica o non lo sia, non è di ostacolo al riconoscimento del beneficio in questione, in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla normativa, sulla base delle fatture emesse dall’impresa fornitrice di energia elettrica.

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