string(14) "sidebar attiva"
Altre Novità
Scritto da:
22 Settembre 2023
4 Minuti di lettura

Per i crediti energia la comunicazione può arrivare dopo

Scarica il pdf

Non è necessario fare una remissione in bonis o pagare una sanzione per poter beneficiare dei crediti energia se il documento che attesta i costi sostenuti arriva all’azienda dopo il 16 marzo 2023.

In altre parole, se non si è comunicato il credito d’imposta per l’acquisto di prodotti energetici relativi al terzo trimestre del 2022 entro il 16 marzo 2023, non si è in violazione. Nemmeno da un punto di vista formale, a condizione che la fattura di conguaglio, utile per documentare i costi sostenuti, sia arrivata dopo la data di scadenza per la comunicazione (16 marzo 2023).

Di conseguenza, è possibile presentare la comunicazione e utilizzare il credito in compensazione entro il 30 settembre senza dover fare una remissione in bonis o pagare una sanzione formale di 250 euro. In breve, quanto sopra riassunto rappresenta la spiegazione fornita dall’Agenzia nelle sue risposte, in particolare nella risposta n. 429 del 18 settembre 2023, a favore di un’azienda “energivora”. Questa spiegazione riguarda la possibilità e le procedure per utilizzare in compensazione un credito d’imposta per l’acquisto di prodotti energetici, anche nel caso in cui l’azienda sia venuta a conoscenza di tale credito dopo la scadenza per la comunicazione iniziale.

Crediti energia: il caso specifico di un’azienda che consuma molta energia

Questo è il riassunto dell’interpretazione fornita dall’Agenzia in risposta a una richiesta di chiarimento da parte di un’azienda che consuma molta energia. L’Agenzia ha spiegato che per utilizzare in compensazione questi crediti maturati nel 2022. Le aziende beneficiarie dovevano inviare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate come richiesto dal Decreto Legge n. 176/2022 (come specificato nel Provvedimento n. 44905 del 16 febbraio 2023), nel periodo tra il 16 febbraio 2023 e il 16 marzo 2023.

Se non si è fatto questo passo, è possibile rimediare in seguito, purché si soddisfino i requisiti previsti dalla legge, tramite un processo chiamato remissione in bonis. In tal caso, si dovrà pagare una sanzione di 250 euro come previsto dall’articolo 11, comma 1, del Decreto Legge n. 471/1997.

Se l’azienda è in buona fede non deve pagare sanzioni per i crediti energia

Nel caso specifico, l’azienda ha ricevuto una fattura di conguaglio per i consumi energetici del terzo trimestre 2022 dopo la scadenza per la comunicazione (16 marzo 2023) e non ha potuto inviarla per questo motivo.

Tuttavia, secondo la Circolare 13/2022, il credito può essere riconosciuto se si può documentare adeguatamente il momento in cui sono stati sostenuti i costi per il consumo energetico, in base al principio di competenza. Pertanto, l’azienda può comunque presentare la comunicazione se può dimostrare il requisito sostanziale. Quindi il momento in cui sono stati sostenuti i costi per il consumo energetico, riferiti al periodo di riferimento.

In sintesi, l’azienda può presentare la comunicazione senza dover fare una remissione in bonis e senza dover pagare la sanzione di 250 euro. Tuttavia, è importante ricordare che il credito relativo al terzo trimestre 2022 può essere utilizzato solo in compensazione entro il 30 settembre 2023. Come stabilito dal Decreto Aiuti-quater, e la comunicazione deve precedere l’utilizzo del credito. Infine, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che il codice tributo da utilizzare per l’uso del credito d’imposta tramite il modello F24 è “6969”.

Articoli correlati
11 Ottobre 2024
Proroga del regime “impatriati” anche per chi ha usufruito del regime “neo residenti”

Un cittadino italiano, che ha lavorato negli Stati Uniti per 10 anni e che nel 2019 è...

11 Ottobre 2024
Codice tributo per il tax credit sul gasolio per l’autotrasporto

Emanato un nuovo codice tributo per le imprese di autotrasporto che beneficiano della...

11 Ottobre 2024
Istituito il codice tributo per gli investimenti nella Zes unica

Il 22 luglio 2024 è stato istituito il codice tributo “7034”, utilizzabile per il...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto