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6 Marzo 2015

Crediti d’imposta in favore delle imprese che operano nei settori dell’agricoltura e della pesca: le regole in due decreti interministeriali

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Con un Decreto interministeriale del 13 gennaio 2015, adottato dal Ministro delle attività agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico ed il Ministro dell’Economia e delle Finanze, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2015, è stata regolata la concessione del credito d’imposta per le spese per nuovi investimenti sostenuti per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie e per la cooperazione di filiera, nell’ambito di reti di imprese che producono prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura.

Il credito d’imposta era stato previsto dall’articolo 3, comma 3, del Decreto Legge n. 91 del 24 giugno 2014, convertito dalla Legge n. 116 dell’11 agosto 2014.

All’articolo 3 del Decreto Interministeriale sono state individuate le spese che possono beneficiare dell’agevolazione. Si tratta, dei costi per attività di consulenza ed assistenza tecnico-specialistica prestate da soggetti esterni all’aggregazione in rete, per la costituzione della rete medesima, per la redazione del programma di rete e per lo sviluppo del progetto; dei costi in attivi materiali per la costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili e per l’acquisto di materiali ed attrezzature; costi per tecnologie e strumentazioni hardware e software funzionali al progetto di aggregazione in rete; costi di ricerca e sperimentazione; costi per l’acquisizione di brevetti, licenze, diritti di autore e marchi commerciali; costi per la formazione dei titolari di azienda e del personale dipendente impiegato nell’attività di progetto; costi per la promozione sul territorio nazionale e sui mercati internazionali dei prodotti della filiera; costi per la comunicazione e la pubblicità riferiti alle attività della rete.

Gli investimenti agevolabili devono essere effettuati nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2014 e nei due successivi.

Sono, poi, individuate specificamente le misure del credito d’imposta e le modalità di richiesta dell’agevolazione.

Inoltre, all’articolo 5 del Decreto è precisato che l’importo del credito d’imposta riconosciuto deve essere indicato da ciascuna impresa nella propria dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in riferimento al quale è concesso il beneficio.

Il credito d’imposta in questione non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’Irap.

E’, inoltre, utilizzabile soltanto in compensazione, tramite modello F24, che deve essere presentato necessariamente tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle Entrate.

All’articolo 6 del Decreto, poi, sono precisate le cause di decadenza o di revoca del credito d’imposta.

Un ulteriore aiuto in favore delle imprese che operano nel medesimo ambito è stato, inoltre, regolato da un Decreto interministeriale, anch’esso adottato il 13 gennaio 2015 dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze ed il Ministro dello Sviluppo Economico, ed anch’esso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2015.

Con questo secondo Decreto, è stata disciplinata la concessione di un credito d’imposta per le spese per nuovi investimenti sostenuti per la realizzazione e l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico, in favore, ancora una volta, delle imprese che producono prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura.

Le spese agevolabili sono quelle relative a dotazioni tecnologiche, software, progettazione ed implementazione, sviluppo database e sistemi di sicurezza.

Le regole sono analoghe a quelle previste dal primo Decreto interministeriale.

La misura del credito d’imposta è meglio specificata all’articolo 3 del provvedimento.

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