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9 Giugno 2023
4 Minuti di lettura

Costi di immatricolazione esenti da bollo per somme soggette a IVA

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I costi di immatricolazione dei veicoli possono essere esenti dall’imposta di bollo se sono inclusi nella fattura di vendita e riguardano corrispettivi soggetti all’IVA. Tuttavia, se la fattura comprende anche somme soggette e non soggette all’IVA, l’imposta di bollo dovrà essere pagata solo se le somme non soggette all’IVA superano i 77,47 euro. Questa è la sintesi della risposta n. 328 dell’Agenzia delle Entrate del 15 maggio 2023.

Nel caso specifico, la società concessionaria di auto utilizza un’agenzia esterna per gestire le pratiche di immatricolazione, e i costi correlati vengono addebitati all’acquirente tramite fattura. L’azienda si chiede se può beneficiare dell’esenzione dall’imposta di bollo.

L’Agenzia delle Entrate richiama la normativa sull’imposta di bollo, che prevede l’applicazione dell’imposta su atti, documenti e registri elencati nella tariffa allegata (articolo 1, Dpr n. 642/1972), con un importo di 2 euro per ciascuna copia. Inoltre, l’imposta non è dovuta quando l’importo non supera i 150.000 lire (77,47 euro).

L’Agenzia ricorda anche la norma di esenzione che si applica alle fatture e ad altri documenti relativi al pagamento di corrispettivi di operazioni soggette all’IVA. L’esenzione è valida a condizione che tali documenti indichino chiaramente che si tratta di pagamenti relativi a operazioni soggette all’IVA (articolo 6 della Tabella B allegata al Dpr n. 642/1972). La disposizione derogatoria si applica solo alle fatture che riportano esclusivamente corrispettivi soggetti all’IVA. Pertanto, se la fattura include anche corrispettivi non soggetti all’IVA, si applica la normativa generale prevista nell’articolo 13 della Tariffa.

Alla luce di queste considerazioni l’Agenzia ritiene quanto segue. Per le fatture emesse dalla società concessionaria a carico del cliente, l’imposta di bollo non è dovuta se i corrispettivi riguardano operazioni soggette all’IVA.

Tuttavia, se la fattura comprende sia corrispettivi soggetti all’IVA che somme non soggette all’IVA (come anticipazioni effettuate per conto del cliente). L’imposta di bollo dovrà essere pagata solo se le somme non soggette all’IVA superano i 77,47 euro (articolo 13 della Tariffa allegata al Dpr n. 642/1972).

Dalla risposta n. 328 del 15/05/23 sui costi di immatricolazione

La richiesta riguarda l’applicazione dell’imposta di bollo sui costi di immatricolazione dei veicoli addebitati in fattura da parte di un’azienda concessionaria di autoveicoli. L’azienda sostiene che tali costi, addebitati in fattura ai clienti, dovrebbero essere esenti dall’imposta di bollo in base a una risoluzione del 1979. Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate afferma che l’imposta di bollo si applica alle fatture che includono corrispettivi non soggetti a IVA, a meno che l’imposta sul valore aggiunto non sia esplicitamente indicata sulla fattura. Inoltre, l’agenzia sottolinea che i costi di immatricolazione addebitati in fattura non rientrano nell’esenzione prevista per gli atti di riscossione e rimborso dei tributi. Pertanto, l’imposta di bollo deve essere applicata alle fatture che includono sia corrispettivi soggetti a IVA che somme non soggette a IVA superiori a una certa soglia. Il parere dell’Agenzia delle Entrate si basa sulla normativa vigente e sulla prassi applicata.

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