Con un Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24 febbraio 2020, è stato disposto che, nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza o la sede operativa in uno dei Comuni delle Regioni Lombardia e Veneto indicati come interessati dal diffondersi dal Coronavirus, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, che scadono nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 ed il 31 marzo 2020.
Ciò che fosse stato già pagato non è rimborsato.
La sospensione riguarda anche i soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno la sede legale o la sede operativa nella “zona rossa” ossia nel territorio dei Comuni interessati dal Coronavirus.
Inoltre, secondo quanto disposto con il Decreto Ministeriale, i sostituti d’imposta che hanno la sede legale o la sede operativa nei territori dei Comuni in questione non operano le ritenute alla fonte durante il periodo di sospensione sopra indicato. La sospensione riguarda le ritenute sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati e le ritenute sui compensi ed altri redditi corrisposti dallo Stato.
Gli adempimenti ed i versamenti che sono stati sospesi dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.