NULL
Altre Novità
13 Ottobre 2017

Contributo unificato nel processo amministrativo telematico: istituiti i codici per il pagamento

Scarica il pdf

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 123 del 12 ottobre 2017, ha istituito i codici tributo da utilizzare per il versamento, tramite modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, del contributo unificato per i ricorsi proposti dinanzi ai Giudici amministrativi, a seguito delle novità introdotte per il processo amministrativo telematico.

Il modello F24 deve essere presentato esclusivamente con le modalità telematiche messe a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e non vi è possibilità di compensazione.

I codici tributo istituito sono:

  • il codice “GA01” denominato “Contributo unificato per i ricorsi promossi dinanzi al giudice amministrativo“;
  • il codice “GA02” denominato “Contributo unificato per i ricorsi incidentali dinanzi al giudice amministrativo“;
  • il codice “GA03” denominato “Contributo unificato per i motivi aggiunti a ricorsi promossi dinanzi al giudice amministrativo“;
  • il codice “GA04” denominato “Contributo unificato per i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica”;
  • il codice “GA05” denominato “Contributo unificato per i ricorsi straordinari al Presidente della Regione Siciliana”.

Tali codici tributo devono essere inseriti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”. Inoltre, devono essere indicati:

  • nella sezione “CONTRIBUENTE”, il codice fiscale ed i dati anagrafici del soggetto che effettua il versamento;
  • nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, nel campo “codice ufficio”, uno dei codici riportati nella tabella che è allegata alla Risoluzione e pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate; nel campo “tipo”, la lettera “R”; nel campo “Elementi identificativi”, il codice fiscale o la partita Iva del ricorrente; nel campo “codice”, il codice tributo; nel campo “anno di riferimento”, l’anno al quale si riferisce il versamento.

I codici tributo istituiti con la Risoluzione del 12 ottobre 2017 saranno operativi a partire dal 1° novembre 2017.

Articoli correlati
24 Aprile 2025
Subappalti e interventi multipli: nuove indicazioni sui bonus edilizi

Aggiornamento normativo a cura dell’Agenzia delle Entrate – 16 aprile 2025 Nuovi...

24 Aprile 2025
Interessi passivi su mutui ipotecari: chiarimenti sulla deducibilità per le società immobiliari

La normativa italiana prevede in alcuni casi una deducibilità integrale degli interessi...

24 Aprile 2025
Compensi opere dell’ingegno: no alla tassazione in Italia per i non residenti

In base alla normativa fiscale italiana, chi non è residente in Italia è soggetto a...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto