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23 Ottobre 2020

Contributo a fondo perduto: l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sui requisiti di accesso

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L’Agenzia delle Entrate ha fornito nuove indicazioni riguardo all’accesso al contributo a fondo perduto previsto dal Decreto “Rilancio” a seguito dell’emergenza Coronavirus.

Nella prima istanza di interpello esaminata dall’Agenzia delle Entrate una società consortile ha rappresentato di unire tra loro numerosi distributori di carburante. In particolare, la società istante acquista carburante dalle società distributrice e lo cede ai suoi associati ad un prezzo più conveniente. In tutte le fatture di vendita e di acquisto sono evidenziate le relative accise.

Il quesito posto all’Agenzia delle Entrate riguarda il limite dei cinque milioni di Euro previsto come requisito per accedere al contributo a fondo perduto introdotto con il Decreto “Rilancio”.

Nella Risposta n. 477 del 16 ottobre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che con il Decreto “Rilancio”, emanato a maggio del 2020, è stato riconosciuto un contributo a fondo perduto in favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita Iva, colpiti dall’emergenza Coronavirus.

Per accedere a tale contributo è necessario che, nel 2019, l’ammontare dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica o i compensi derivanti dall’esercizio di arti o professioni non siano stati superiori al limite dei cinque milioni di Euro. Inoltre, l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi relativo al mese di aprile del 2020 deve essere stato inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile del 2019.

L’Agenzia delle Entrate ha anche evidenziato che è previsto, per i distributori di carburante, che, ai fini del calcolo dei limiti di ammissione ai regimi semplificati di contabilità, i ricavi percepiti si assumano al netto del prezzo corrisposto ai fornitori dei beni.

Inoltre, è stato ricordato che, nella Circolare del 13 giugno 2020, l’Agenzia delle Entrate ha già chiarito che, per la determinazione della soglia massima dei ricavi rilevante ai fini del riconoscimento o meno del contributo a fondo perduto, è necessario fare riferimento alla nozione di ricavi suddetta. Pertanto, la soglia massima dei ricavi dovrà essere determinata assumendo i ricavi percepiti dalla contribuente al netto del prezzo corrisposto al fornitore, con le stesse modalità con la quale l’istante determina i limiti di ammissione ai regimi semplificati di contabilità.

L’altro caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate con riferimento alla determinazione dei requisiti per accedere al contributo a fondo perduto riguarda una società attiva nell’ambito della gestione di immobili di proprietà che ha avviato anche una seconda attività nel 2019 per la quale ha ottenuto tutte le necessarie autorizzazioni. I primi scontrini riferibili a questa seconda attività sono stati emessi dal mese di dicembre del 2019.

Rispetto all’attività principale e più antica della società istante, quest’ultima ha rappresentato all’Agenzia delle Entrate di essere stata obbligata ad emettere le fatture per i contratti di locazione in essere e questo ha fatto sì che non si determinasse una contrazione del fatturato, ma allo stesso tempo si è verificata una notevole riduzione degli incassi a causa delle difficoltà incontrate dai conduttori durante l’emergenza Coronavirus.

Il quesito posto dalla società istante riguarda la possibilità di beneficiare del contributo a fondo perduto nella misura minima di 2.000 Euro prevista dal Decreto “Rilancio” anche se l’attività avviata nel 2019 è l’attività secondaria.

Nella Risposta n. 478 del 16 ottobre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che la disciplina del contributo in questione prevede che i soggetti che hanno iniziato l’attività dal 1° gennaio 2019 hanno diritto alla fruizione del contributo per un importo almeno pari a 1.000 Euro per le persone fisiche e a 2.000 Euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Con riferimento al quesito specifico, l’Agenzia delle Entrate ha richiamato la propria Circolare del 21 luglio 2020 nella quale è stato precisato che un’impresa che ha come attività principale la locazione di immobili di proprietà (la cui data di inizio attività è precedente al 31 dicembre 2018) e che ha intrapreso una nuova attività in un diverso settore successivamente al 1° gennaio 2019 deve tener conto di tutte le attività esercitate ai fini della determinazione dei requisiti di accesso al contributo a fondo perduto previsto dal Decreto “Rilancio”.

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