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27 Aprile 2018

Contratti di locazione a canone concordato: trattamento fiscale dell’attestazione rilasciata dalle organizzazioni di categoria

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Nella Risoluzione n. 31 del 20 aprile 2018, l’Agenzia delle Entrate ha riportato la risposta ad un interpello relativo alla questione del trattamento ai fini dell’imposta di registro e dell’imposta di bollo dell’attestazione rilasciata dalle organizzazioni rappresentative della proprietà edilizia e dei conduttori nell’ambito della conclusione dei contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato.

L’attestazione ha ad oggetto la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto di locazione a canone concordato rispetto a quanto previsto dagli accordi territoriali stipulati dalle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative.

L’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che non sussiste un obbligo in capo alle parti che concludono il contratto di locazione di procedere all’allegazione di tale attestazione in sede di registrazione del contratto medesimo. Naturalmente, questo non vuol dire che le parti non possano comunque procedere all’allegazione di tale documentazione. In più, l’allegazione dell’attestazione appare opportuna, per documentare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa, qualora il contribuente richieda di usufruire dell’agevolazione prevista all’articolo 8 della Legge n. 431 del 1998, quando cioè richieda che, per la determinazione della base imponibile dell’imposta proporzionale di registro, il corrispettivo annuo del contratto di locazione sia assunto nella misura del 70 %.

Per quanto riguarda il trattamento ai fini dell’imposta di registro dell’attestazione allegata al contratto di locazione, in sede di registrazione di tale contratto, l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto che il documento in questione non è un atto per il quale vige l’obbligo di registrazione. L’attestato, pertanto, dovrà essere registrato dall’ufficio dell’Agenzia, ma senza autonoma applicazione dell’imposta di registro.

Per quanto riguarda l’applicazione dell’imposta di bollo, l’Agenzia delle Entrate ha richiamato l’articolo 5 della tabella allegata al D.P.R. n. 642 del 1972 che prevede l’esenzione dall’imposta per gli atti e le copie del procedimento di accertamento e riscossione di qualsiasi tributo, dichiarazioni, denunce, atti, documenti e copie presentati ai competenti uffici ai fini dell’applicazione delle leggi tributarie.

L’attestazione rilasciata dalle organizzazioni di categoria si rende necessaria, come detto, per attestare la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto di locazione agli accordi territoriali conclusi dalle organizzazioni medesime, in particolare per ottenere il riconoscimento delle agevolazioni fiscali. Deve, quindi, ritenersi che, per il rilascio di tale attestazione, non debba essere applicata l’imposta di bollo.

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