Nella Circolare n. 3 del 21 febbraio 2014, l’Agenzia delle Entrate ha fornito diversi chiarimenti riguardo agli effetti del disconoscimento dell’opzione per il consolidato nazionale da parte dell’Amministrazione finanziaria.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate ha inserito nella Circolare in questione delle indicazioni in merito alle modalità di attribuzione alle società aderenti al consolidato degli elementi trasferiti alla fiscal unit (perdite, crediti, eccedenze d’imposta, interessi passivi, ROL) che non risultano utilizzati nell’ambito della tassazione di gruppo o rispetto ai quali, per effetto del disconoscimento dell’efficacia dell’opzione per il consolidato nazionale, l’utilizzo non si considera validamente realizzato.
Inoltre, nella medesima Circolare, come precisato nelle premesse, sono state fornite indicazioni riguardo alla rideterminazione, in sede di definizione del procedimento di accertamento con adesione, dell’ammontare dell’imposta accertata e degli interessi. Sono stati chiariti alcuni aspetti riguardo alle sanzioni e sono state inserite delle istruzioni operative riguardo alle modalità di contestazione e di accertamento che devono essere seguite da parte degli uffici competenti.
Nella Circolare, è stato ricordato che la fiscal unit non è un autonomo soggetto d’imposta. Quindi, le singole unità giuridiche che entrano a far parte del consolidato mantengono la titolarità dell’obbligazione tributaria.
Quando vengono disconosciuti gli effetti dell’opzione per il consolidato, le regole di determinazione del reddito complessivo globale non trovano più applicazione e, pertanto, gli uffici dell’Amministrazione finanziaria competenti effettuano l’accertamento riguardo all’imposta che ciascuna società aderente al consolidato avrebbe dovuto determinare secondo le regole ordinarie previste per i soggetti che non aderiscono al consolidato nazionale.
Naturalmente negli atti di accertamento dovranno essere indicate le motivazioni per le quali è operato il disconoscimento dell’opzione per il consolidato.
Quindi, l’ufficio competente per ciascuna società oggetto di accertamento riliquida la dichiarazione presentata e fa emergere l’eventuale imposta netta dovuta.
Riguardo alle sanzioni, per l’imposta accertata viene applicata, con separato atto di contestazione, la sanzione del 30 % per omesso versamento. Ai soggetti che hanno trasferito alla fiscal unit un imponibile negativo è, in ogni caso, contestata la violazione formale di cui all’articolo 8, comma 1, del Decreto Legislativo n. 471 del 18 dicembre 1997 ed è applicata la relativa sanzione, con atto di contestazione nel quale devono essere indicate le motivazioni del disconoscimento dell’opzione per il consolidato.
Nella Circolare, è stato anche precisato che, in sede di definizione complessiva delle pretese tributarie, relative a tutti i soggetti nei confronti dei quali sia stata disconosciuta l’opzione per il consolidato, su richiesta degli stessi soggetti, l’Ufficio dell’Amministrazione finanziaria deve tenere conto dei versamenti già effettuati dalla società consolidante, computandoli in diminuzione dall’imposta netta dovuta da ciascuna società sottoposta ad accertamento.
L’Agenzia delle Entrate ha, a tal proposito, affermato che il procedimento di accertamento con adesione è l’unica sede nella quale si possa operare, su richiesta delle società interessate, il riconoscimento dei versamenti effettuati dalla società consolidante in capo alle società che abbiano trasferito il proprio reddito al consolidato, mediante lo scomputo di tali versamenti dall’imposta accertata in capo a ciascuna società.
Nella Circolare del 21 febbraio 2014, l’Agenzia delle Entrate ha descritto analiticamente l’intero procedimento di determinazione dell’imposta oggetto di definizione.
Sono stati, inoltre, forniti chiarimenti riguardo agli ulteriori effetti del disconoscimento dell’opzione per il consolidato. In particolare, è stata trattata, come anticipato, la questione del riconoscimento degli elementi trasferiti dalle società aderenti al consolidato che non siano stati utilizzati nella tassazione di gruppo o che si configurino come non validamente utilizzati a seguito del disconoscimento dell’opzione.
Il riconoscimento in questione può avvenire soltanto se tutte le pretese tributarie relative alla contestata efficacia del consolidato siano divenute definitive.
Gli elementi che possono essere riconosciuti sono attribuiti e quantificati con un’apposita comunicazione, destinata ad ogni società a cui spettano e che ne faccia richiesta. Tali società dovranno dare evidenza degli elementi riattribuiti in una dichiarazione integrativa.