L’Agenzia delle Entrate ha dato alcune indicazioni riguardo alla questione posta alla sua attenzione attraverso un interpello, ossia riguardo al termine di conservazione elettronica delle dichiarazioni fiscali. Lo ha fatto nella Risoluzione n. 9 del 29 gennaio 2018.
In particolare, il quesito presentato dall’istante riguarda la necessità di considerare, come data di riferimento per l’individuazione del termine di scadenza per tale conservazione, l’anno nel quale è stata presentata la dichiarazione o l’anno al quale si riferisce la dichiarazione fiscale medesima.
L’Agenzia delle Entrate ha, in primo luogo, ricordato che già in una precedente Risoluzione del 10 aprile 2017 era stato chiarito che la conservazione dei documenti informatici, ai fini delle rilevanza fiscale, deve essere eseguita entro il terzo mese successivo al termine di presentazione delle dichiarazioni annuali, da intendersi come termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi.
Quindi, il termine di riferimento per la conservazione dei documenti informatici è il termine per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, anche in caso di conservazione di documenti rilevanti ai fini dell’Iva.
Con riferimento al caso specifico, nel quale si pone l’attenzione sulla conservazione dei modelli dichiarativi, comunicativi e di versamento, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che occorre fare riferimento all’anno di produzione e trasmissione dei documenti.
Ad esempio, per quanto riguarda la dichiarazione dei redditi 2017 relativa all’anno 2016, trattandosi di un documento che si è formato nel corso del 2017, il termine di scadenza per la relativa conservazione coincide con il terzo mese successivo al termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi relativa all’anno 2017, ossia il 31 gennaio 2019.