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15 Settembre 2017

Confisca secondo le leggi antimafia: estinzione per confusione solo per alcuni crediti erariali

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L’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 114 del 31 agosto 2017, ha fornito dei chiarimenti riguardo all’ambito di applicazione della disposizione del Codice delle leggi antimafia che prevede che, in caso di confisca di beni, aziende e partecipazioni societarie sequestrati, i crediti erariali si estinguano per confusione.

A chiedere chiarimenti è l’amministratore giudiziario, il quale ha precisato che, nel corso dell’amministrazione giudiziaria, sono sorti dei debiti relativi all’Iva, all’Irpef ed a ritenute Irpef per spese legali, oltre a debiti nei confronti della Camera di Commercio e dell’Inail. Inoltre, l’amministratore giudiziario istante ha provveduto a presentare le dichiarazioni Unico ed Iva per conto del destinatario del provvedimento di confisca con riferimento ai redditi prodotti dai beni sequestrati e poi confiscati definitivamente.

L’Agenzia delle Entrate ha, in primo luogo, evidenziato che la regola che prevede il verificarsi della confusione trova applicazione soltanto con riferimento ai crediti erariali. Quindi, restano esclusi i crediti relativi ai contributi previdenziali ed assicurativi, ai tributi locali ed ai diritti camerali.

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la situazione che si verifica durante il sequestro antimafia è una situazione provvisoria. Il soggetto passivo d’imposta sarà colui che, con effetto retroattivo, assumerà la titolarità dei beni sequestrati. Quindi, il soggetto passivo d’imposta sarà lo Stato se il procedimento si concluderà con la confisca definitiva o l’indiziato se il procedimento si concluderà con la restituzione dei beni.

Pertanto, durante il sequestro l’amministratore giudiziario gestisce il patrimonio per conto di un soggetto non ancora individuato. L’amministratore giudiziario, in particolare, è tenuto a presentare le dichiarazioni relative al periodo d’imposta anteriore a quello nel quale è stata adottata la misura cautelare, per le quali non siano scaduti i termini di presentazione. Inoltre, l’amministratore giudiziario deve determinare, in via provvisoria, il reddito dei beni sequestrati, presentare le dichiarazioni relative ai periodi d’imposta interessati dall’amministrazione giudiziaria e versare le relative imposte.

La conclusione espressa dall’Agenzia delle Entrate, con riferimento al quesito sottoposto alla sua attenzione, è che i crediti erariali che si estinguono per confusione sono i crediti maturati fino alla data di adozione del provvedimento di sequestro (ossia la data alla quale retroagiscono gli effetti della confisca definitiva). Successivamente a tale data, il soggetto passivo d’imposta è individuato nello Stato in quanto la misura cautelare si è trasformata poi in un sequestro definitivo. Il soggetto attivo è divenuto, quindi, anche soggetto passivo del rapporto tributario.

Durante il procedimento cautelare restano fermi gli obblighi contabili, dichiarativi e di versamento a carico dell’amministratore giudiziario. In questa fase si estinguono per confusione i crediti Irpef/Ires, in quanto lo Stato non è una persona fisica ed è escluso espressamente dalle disposizioni del TUIR che lo Stato possa essere soggetto d’imposta dell’Ires. Restano, invece, esclusi dall’effetto estintivo i crediti Irap, Iva e relativi alle ritenute.

Le medesime conclusioni riguardano i crediti erariali sorti successivamente alla specifica destinazione dei beni che entrano a far parte definitivamente del patrimonio dello Stato a seguito della confisca definitiva.

Con riferimento al caso specifico, l’Agenzia delle Entrate ha affermato, infine, che l’unico credito maturato durante il procedimento cautelare che possa estinguersi per confusione è quello relativo all’Irpef.

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