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28 Aprile 2023
5 Minuti di lettura

Conciliazione agevolata delle controversie tributarie: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.

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Con la Circolare n. 9 del 19 aprile 2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti riguardo all’istituto della conciliazione agevolata delle controversie tributarie.

La conciliazione agevolata è prevista dalla Legge di Bilancio per il 2023 in alternativa alla procedura di definizione agevolata delle controversie tributarie (la cui disciplina è contenuta dall’articolo 186 all’articolo 205), si realizza mediante la sottoscrizione di un accordo conciliativo fuori udienza e determina una riduzione delle sanzioni ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge e l’applicazione di un’ampia rateazione degli importi dovuti.

Il primo paragrafo della Circolare riguarda la conciliazione “fuori udienza”. Se, in pendenza di giudizio, le parti raggiungono un accordo conciliativo, potranno presentare un’istanza congiunta sottoscritta personalmente o dai difensori per la definizione totale o parziale della controversia. Si tratta, in realtà, di una proposta di conciliazione, alla quale l’altra parte processuale ha previamente aderito, che può essere depositata da ciascuna delle parti in giudizio, di primo o secondo grado.

Non è fissato un limite temporale per il deposito dell’accordo di conciliazione. Deve ritenersi che il deposito debba avvenire comunque non oltre l’ultima udienza di trattazione del giudizio di primo o secondo grado, ossia prima che la causa sia trattenuta in decisione.

Se sussistono le condizioni per l’ammissibilità della conciliazione, il Giudice dichiara la cessazione della materia del contendere. La cessazione della materia del contendere sarà parziale qualora l’accordo conciliativo riguardi soltanto una parte della pretesa erariale. In quest’ultimo caso, si procederà alla trattazione della causa con riguardo alle sole questioni che siano ancora oggetto di contestazione.

Il perfezionamento della conciliazione si verifica con la sottoscrizione dell’accordo nel quale devono essere indicate le somme dovute ed i termini e le modalità di pagamento.

Quali sono i presupposti e l’ambito di applicazione della conciliazione agevolata? I chiarimenti in proposito sono inseriti nel secondo paragrafo della Circolare dell’Agenzia delle Entrate. Secondo quanto prevede la Legge di Bilancio per il 2023, la conciliazione agevolata trova applicazione alle controversie pendenti alla data del 1° gennaio 2023 dinanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, aventi ad oggetto atti impositivi, nei quali sia parte l’Agenzia delle Entrate. Il Decreto Legge n. 34 del 2023 ha esteso l’applicabilità dell’istituto in questione alle controversie tributarie pendenti alla data del 15 febbraio 2023. Pertanto, alle controversie instaurate con ricorsi notificati tra la data del 2 gennaio 2023 e la data del 15 febbraio 2023 aventi ad oggetto atti impositivi nei quali è parte l’Agenzia delle Entrate sarà applicabile esclusivamente la conciliazione agevolata e non anche la definizione agevolata automatica prevista dalla Legge di Bilancio per il 2023.

Per affermare che la controversia sia pendente alla data indicata dal legislatore è sufficiente che il ricorso sia stato notificato alla controparte, senza che debba essere avvenuta anche la costituzione in giudizio. Per le cause dinanzi alle corti di giustizia tributaria di secondo grado, è necessario che l’appello sia stato notificato alla controparte, non essendo sufficiente la pendenza del termine per l’impugnazione della pronuncia di primo grado.

L’ambito di applicazione della conciliazione agevolata è rappresentato dalle controversie relative ad atti impositivi, ossia avvisi di accertamento, atti di recupero di crediti d’imposta non spettanti e ogni altro atto di imposizione nel quale vi sia una pretesa tributaria qualificata. Sono, pertanto, escluse dalla conciliazione agevolata le controversie aventi ad oggetto dinieghi espressi o taciti di rimborsi o atti che non presentano una pretesa tributaria qualificata o atti di mera riscossione. Ai fini delle definizione dell’atto, precisa l’Agenzia delle Entrate, rileva la natura sostanziale dell’atto stesso più che la terminologia utilizzata per l’individuazione dell’atto.

Il terzo paragrafo della Circolare è, inoltre, destinato ai chiarimenti riguardanti l’oggetto ed il perfezionamento della conciliazione agevolata. Il riferimento è in gran parte alla procedura di conciliazione fuori udienza, come anticipato.

Se l’accordo conciliativo riguarda una parte dell’atto impositivo vi sarà una conciliazione parziale della controversia. Se la conciliazione è parziale, non vi sarà la possibilità di una successiva adesione alla procedura di definizione automatica per la parte di pretesa tributaria ancora oggetto di contestazione. L’alternatività tra la conciliazione agevolata e la definizione automatica opera, però, soltanto, secondo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate, con riferimento a ciascun atto impositivo. Quindi, se il ricorso ha ad oggetto più atti è consentito definire con la conciliazione uno o più atti impositivi della controversia tributaria e ricorrere alla definizione automatica per gli altri atti.

La conciliazione agevolata si perfeziona con la sottoscrizione dell’accordo. La conciliazione agevolata, inoltre, non è applicabile alle controversie che hanno ad oggetto le sole sanzioni.

Il quarto paragrafo della Circolare, infine, riguarda le modalità di pagamento e la decadenza. Deve ritenersi che sussista l’obbligo di versare le somme dovute, per intero o limitatamente alla prima rata, entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo e l’obbligo di versare le rate successive alla prima entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. E’ consentita la dilazione in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo.

Il mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate, compresa la prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, determina la decadenza dal beneficio della riduzione delle sanzioni e l’iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e l’applicazione del conseguente regime sanzionatorio per l’omesso versamento.

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