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7 Luglio 2017

Comunicazione dell’indirizzo Pec per la notifica degli atti: ecco le nuove modalità

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Con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 giugno 2017, sono state definite le modalità di comunicazione dei dati relativi all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata necessari ai fini della notifica degli atti.

Nel Provvedimento, è precisato che i dati relativi all’indirizzo Pec per la notifica degli avvisi e degli atti che devono necessariamente essere notificati devono essere oggetto di comunicazione esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Allo stesso modo possono essere comunicate la variazione e la revoca di indirizzi Pec precedentemente comunicati.

La comunicazione dell’indirizzo Pec riguarda le persone fisiche, anche non residenti, ed i soggetti diversi dalle persone fisiche non obbligati per legge a dotarsi di un indirizzo Pec inserito nell’Indice Nazionale INI-PEC. La comunicazione in questione non è prevista per gli eredi del soggetto deceduto o per il rappresentante in caso di minori, interdetti o inabilitati.

L’indirizzo Pec comunicato dal contribuente può essere utilizzato dall’Agenzia delle Entrate, per la notifica degli atti, a partire dal 1° luglio 2017. Lo stesso indirizzo di Posta Elettronica Certificata, inoltre, può essere utilizzato anche dall’agente della riscossione per la notifica delle cartelle di pagamento e degli atti della procedura di riscossione coattiva mediante ruolo in relazione ai carichi ad esso affidati dagli enti creditori, anche diversi dall’Agenzia delle Entrate.

Nel Provvedimento, è precisato che l’indirizzo Pec comunicato non è utilizzabile dall’Agenzia delle Entrate e dall’agente della riscossione qualora il richiedente risulti essere titolare di un indirizzo Pec inserito nell’INI-PEC. Inoltre, per le persone fisiche, l’indirizzo Pec comunicato non è utilizzabile dalla data di completa attuazione dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, comprensiva anche del domicilio digitale.

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