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24 Maggio 2014

Compravendite immobiliari: ecco cosa indicare nel contratto in caso di pagamento del saldo successivo al rogito

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Nella Risoluzione n. 53 del 20 maggio 2014, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla questione della determinazione della base imponibile delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in caso di compravendita immobiliare nella quale i contraenti convengano che una parte del corrispettivo sia versata in data successiva alla stipula dell’atto di acquisto.

A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che, in virtù di normativa introdotta nel 2006, le parti devono, al momento della cessione di un immobile, rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con l’indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo. In mancanza della dichiarazione, l’Amministrazione finanziaria può sottoporre ad accertamento di valore l’immobile oggetto della cessione.

In particolare, la questione sottoposta all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate ha riguardato specificamente la possibilità di adempiere all’obbligo suddetto con riferimento soltanto ai pagamenti effettuati in momento antecedente o contestuale all’atto di vendita dell’immobile, e non anche ai pagamenti che verranno effettuati successivamente, dei quali le parti non sono in grado di indicare gli estremi, al momento del rogito.

L’Agenzia delle Entrate ha espresso la conclusione secondo la quale, in riferimento ai pagamenti rinviati ad un momento successivo al perfezionamento dell’atto di cessione immobiliare, l’obbligo di indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo possa essere assolto fornendo nell’atto gli elementi utili all’identificazione, in termini di tempi, importi ed eventuali modalità di versamento, di quanto dovuto a saldo.

L’Amministrazione finanziaria potrà, poi, comunque procedere alla verifica della coerenza tra le movimentazioni finanziarie effettuate successivamente alla compravendita ed i patti che erano stati conclusi dalle parti contrattuali.

L’indicazione nell’atto degli elementi suddetti farà sì che non possa essere applicata la sanzione amministrativa prevista in caso di mancata indicazione analitica delle modalità di pagamento e che non possa essere effettuato un accertamento del valore sull’atto di compravendita.

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