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31 Ottobre 2019

Compenso ad amministratore di società sportiva dilettantistica: valgono ancora i limiti

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L’Agenzia delle Entrate ha affrontato una questione relativa alle società sportive dilettantistiche.

L’istante è, appunto, una società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro riconosciuta dal CONI, alla quale sono applicabili le disposizioni contenute nella Legge n. 398 del 1991 e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche.

La società istante ha un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri con poteri disgiunti. La società intende riconoscere al consigliere di amministrazione più impegnato nella gestione della società medesima un compenso per l’attività di amministratore. Le attività svolte dal consigliere sono molto complesse e, quindi, il ruolo assunto da tale amministratore è riconducibile a quello di dirigente.

I chiarimenti richiesti dall’istante riguardano l’applicabilità delle disposizioni previste per le associazioni e le società sportive dilettantistiche in tema di distribuzione indiretta di utili, alla luce anche delle nuove disposizioni del Codice del Terzo settore.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 452 del 30 ottobre 2019, ha ricordato che tra i requisiti necessari affinché ad un ente venga riconosciuta la qualifica di ente del Terzo settore è ricompreso, dal Codice del Terzo settore, l’assenza dello scopo di lucro. In particolare, agli enti del Terzo settore è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

Si considerano come distribuzione indiretta di utili la corresponsione ad amministratori, sindaci ed a chiunque rivesta delle cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all’attività svolta, alle responsabilità assunte ed alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni (articolo 8, comma 3, lettera a) del Codice del Terzo settore).

L’Agenzia delle Entrate ha, altresì, ricordato che il Decreto Legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997 già prevedeva il divieto esplicito di distribuzione degli utili per gli enti non commerciali e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, così come prevedeva un vincolo di utilizzo delle risorse dell’ente per le proprie attività caratteristiche. Nell’ambito di questa disciplina, è definita anche la nozione di distribuzione indiretta di utili.

Ancora, la Legge n. 289 del 2002 estende il divieto di distribuzione degli utili anche alle associazioni ed alle società sportive dilettantistiche.

Tornando al Decreto Legislativo n. 460 del 1997, questo stabilisce che la corresponsione ai componenti degli organismi amministrativi e di controllo di compensi individuali annui debba essere limitata al compenso massimo previsto per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni.

Il nuovo Codice del Terzo settore prevede, invece, a tal proposito, che l’individuazione del compenso di amministratori, sindaci e di chiunque rivesta delle cariche sociali debba avvenire prendendo come parametro l’attività svolta, le responsabilità assunte e le specifiche competenze o i compensi previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

L’Agenzia delle Entrate ha, poi, evidenziato che le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro potranno scegliere se conservare le agevolazioni fiscali ad esse riservate dalla disciplina vigente oppure fruire dei benefici fiscali previsti per gli enti del Terzo settore.

E’ stato, altresì, rilevato che le modifiche introdotte dal Codice del Terzo settore troveranno applicazione a partire da un termine previsto dall’articolo 104, comma 2, del Codice medesimo, ossia dal periodo d’imposta successivo all’autorizzazione della Commissione Europea, richiesta per alcune disposizioni fiscali contenute nel Codice, e comunque non prima del periodo d’imposta successivo a quello di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore. Pertanto, fino a questo termine, non operano le variazioni.

Quindi, fino al termine suddetto, ai compensi percepiti dall’amministratore non sono applicabili le nuove disposizioni del Codice del Terzo settore. Rimangono valide come punto di riferimento, invece, le disposizioni del Decreto Legislativo n. 460 del 1997 in materia di distribuzione diretta o indiretta degli utili.

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