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24 Maggio 2019

Colonnine di ricarica dei veicoli elettrici: chiariti gli obblighi di fatturazione

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L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito in materia di obblighi di fatturazione.

L’istante è una società che offre servizi di ricarica di veicoli ad alimentazione elettrica, la cui erogazione avviene attraverso distributori automatici costituiti da apposite colonnine di ricarica poste in luoghi pubblici o privati accessibili al pubblico.

Il quesito sottoposto all’Agenzia delle Entrate riguarda l’esistenza o meno di un obbligo in capo all’istante di emettere fattura a fronte dell’erogazione del servizio e dell’incasso del relativo corrispettivo.

Nella Risposta n. 149 del 21 maggio 2019, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che, dal 1° gennaio 2020, i soggetti che esercitano attività di commercio al minuto ed attività assimilate devono provvedere alla memorizzazione elettronica ed alla trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri.

Invece, la trasmissione telematica dei corrispettivi è obbligatoria dal 1° aprile 2017 per i soggetti che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi mediante distributori automatici.

Occorre, pertanto, comprendere se il servizio di ricarica dei veicoli ad alimentazione elettrica sia riconducibile all’ambito di applicazione di tali regole e, quindi, se le colonnine di ricarica utilizzate per l’erogazione del servizio possano essere considerate come “distributori automatici”.

L’Agenzia delle Entrate ha affermato che il servizio in questione presenta i requisiti tecnici che permettono di ricondurlo alla nozione di “distributore automatico”. Pertanto, è assoggettato agli obblighi previsti dalla normativa in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi. 

La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica sostituiscono le modalità di assolvimento dell’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi, mediante ricevuta o scontrino fiscale. Resta comunque fermo l’obbligo di emissione della fattura qualora il cliente ne faccia espressa richiesta.

Inoltre, l’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi non ricorre qualora il contribuente decida di continuare a certificare i corrispettivi mediante fattura. Tale fattura, dal 1° gennaio 2019, deve essere elettronica e deve essere trasmessa mediante il Sistema di Interscambio.

Infine, l’obbligo di emissione delle fatture sussiste nei casi in cui le colonnine per l’erogazione del servizio siano date in uso ai singoli privati e, quindi, non siano nella disponibilità del pubblico che intenda usufruirne.

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