Nella Risoluzione n. 68 del 3 luglio 2014, l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito, posto tramite interpello, relativo al trattamento fiscale della cessione a titolo gratuito ai Comuni di aree ed opere di urbanizzazione.
In tali ipotesi, la normativa prevede un trattamento fiscale di favore, consistente nell’applicazione dell’imposta di registro nella misura fissa e nell’esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale.
I dubbi sono sorti a seguito dell’entrata in vigore, a partire dal 1° gennaio 2014, della disposizione secondo la quale devono ritenersi soppresse tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie relative ad atti di trasferimento di immobili.
L’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che la predetta disposizione trova applicazione, dal 2014, esclusivamente con riferimento agli atti posti in essere a titolo oneroso.
Quindi, per gli atti di cessione a titolo gratuito ai Comuni delle aree sulle quali sono state realizzate opere di urbanizzazione, continuano ad applicarsi le norme di favore.