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31 Ottobre 2019

Cessione nuda proprietà tra coniugi per obbligo di riconoscenza: da applicare la tassazione ordinaria delle donazioni

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L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito riguardante un’operazione posta in essere tra coniugi.

Secondo quanto precisato nell’istanza di interpello, l’istante è coniugato da oltre venti anni, in regime di separazione dei beni, con la moglie che, sin dall’inizio della convivenza coniugale, si è occupata di tutto ciò che faceva parte della vita familiare e domestica così da consentire al marito di dedicarsi completamente alla propria attività lavorativa.

L’istante sente di avere un dovere morale e sociale di provvedere lui stesso al mantenimento della moglie e di assicurarle, in caso di premorienza, la disponibilità dei mezzi patrimoniali necessari per condurre una vita dignitosa. Quindi, la sua intenzione è quella di trasferire alla moglie il diritto di nuda proprietà sulla casa coniugale, mantenendo il diritto di abitazione.

Il parere dell’istante è che il trasferimento del diritto sull’immobile avverrebbe in adempimento di un’obbligazione naturale. Non sarebbe, invece, un atto compiuto con spirito di liberalità e non si tratterebbe di una donazione remuneratoria o di una liberalità d’uso o di una liberalità indiretta. La tassazione da applicare all’atto di trasferimento sarebbe l’imposta di registro nella misura agevolata del 3 % e le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 444 del 29 ottobre 2019, ha ricordato che, secondo il nostro Codice Civile, le obbligazioni naturali sono dei doveri morali e sociali che non presentano il carattere di giuridicità. Non si tratta di obbligazioni coercibili, ma una volta eseguite non possono essere oggetto di restituzione.

Se si guarda ai doveri morali e sociali, si prendono in considerazione dei valori che devono essere condivisi dalla generalità dei consociati. Non rientrano in tale concetto i doveri che derivano dalla morale individuale o dalla morale di una collettività che non ha il carattere della generalità.

Se l’operazione viene posta in essere in virtù di un obbligo di riconoscenza, bisogna guardare alla disposizione del Codice Civile che prevede la donazione rimuneratoria come liberalità effettuata per riconoscenza con la quale il donante dimostra un particolare apprezzamento dei servizi offerti dal donatario. Il donante effettua la donazione in modo spontaneo ed agisce non in forza di una legge o in esecuzione di obblighi, usi o costumi.

L’Agenzia delle Entrate ha, pertanto, affermato che l’atto con il quale l’istante intende trasferire la nuda proprietà della casa coniugale alla moglie in adempimento del dovere morale e sociale e spinto da un obbligo di riconoscenza rientra nello schema tipico della donazione rimuneratoria. Quindi, dovrà essere tassato secondo il regime fiscale ordinario dell’imposta sulle donazioni e delle imposte ipotecarie e catastali.

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