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10 Febbraio 2014

Cessione infraquinquennale di “prima casa” da un coniuge all’altro a seguito di separazione consensuale: secondo la Cassazione vengono meno le agevolazioni fiscali.

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La Corte di Cassazione, nella Sentenza n. 2263 del 3 febbraio 2014, ha riconosciuto fondato il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate in merito ad un avviso di liquidazione per il recupero delle ordinarie imposte di registro, ipotecarie e catastali, emesso a seguito del trasferimento, da parte di un marito alla moglie ed alla figlia, di un immobile acquistato con i benefici “prima casa”, entro il quinquennio, senza che il cedente avesse provveduto all’acquisto di una nuova abitazione entro l’anno successivo.

 

Il trasferimento riguardava la ex casa coniugale ed era stato effettuato a seguito di separazione consensuale tra i coniugi.

 

Sia in primo che in secondo grado, l’avviso dell’Agenzia delle Entrate era stato annullato. In particolare, la decisione di secondo grado era stata fondata sulla circostanza che il trasferimento della casa familiare trovava il suo titolo nel provvedimento di omologazione della separazione consensuale. 

 

Secondo l’Agenzia delle Entrate, la Commissione Tributaria che aveva emesso la decisione impugnata non aveva considerato che la cessione della casa attuata in sede di separazione consensuale comporta, pur sempre, il trasferimento del diritto reale sul bene. Inoltre, il titolo di tale trasferimento è costituito dall’accordo assunto volontariamente dai coniugi, e non già dal provvedimento di omologazione del Tribunale.

 

La Corte di Cassazione ha dato ragione, come anticipato, all’Agenzia delle Entrate. In particolare, la Suprema Corte ha ricordato che, secondo la propria giurisprudenza, le convenzioni concluse dai coniugi in sede di separazione personale, contenenti attribuzioni patrimoniali da parte dell’uno nei confronti dell’altro, relative a beni mobili ed immobili, non sono legate alla presenza di un corrispettivo, né costituiscono propriamente donazioni, ma rispondono, di norma, al peculiare spirito di sistemazione dei rapporti in occasione dell’evento della “separazione consensuale”, in funzione della complessiva sistemazione “solutorio-compensativa” di tutta la serie di possibili rapporti aventi significati patrimoniali maturati nel corso della convivenza matrimoniale.

 

Da ciò consegue che il regolamento concordato tra i coniugi, pur acquistando efficacia giuridica solo in seguito al provvedimento di omologazione, trova la sua fonte nell’accordo delle parti. Il trasferimento di un bene attuato mediante la fattispecie complessa alla quale dà vita il procedimento di cui all’articolo 711 c.p.c. (separazione consensuale) costituisce, comunque, un trasferimento riconducibile alla volontà del cedente. 

 

La decisione impugnata dinanzi alla Corte di Cassazione non si era attenuta, secondo quest’ultima, al principio predetto ed è stata, di conseguenza, cassata. Inoltre, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la questione è stata anche decisa nel merito ed è stato rigettato il ricorso introduttivo proposto dal contribuente avverso l’avviso di liquidazione dell’Agenzia delle Entrate.

 

Non si può, però, qui non ricordare, sempre nella medesima materia, quella parte della recente Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 27 del 21 giugno 2012 nella quale l’Agenzia medesima ha affermato che il regime di esenzione previsto per tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione, ma anche per tutti gli atti e le convenzioni che i coniugi pongono in essere nell’intento di regolare i loro rapporti patrimoniali conseguenti alla separazione, può trovare applicazione anche al fine di escludere il verificarsi della decadenza dalle agevolazioni “prima casa” fruite in sede di acquisto, qualora, in adempimento di un obbligo assunto in sede di separazione, uno dei coniugi ceda la propria quota dell’immobile all’altro, prima del decorso del termine quinquennale.

 

Nella Circolare appena richiamata, l’Agenzia delle Entrate ha anche riconosciuto che la decadenza dall’agevolazione è esclusa a prescindere dalla circostanza che il coniuge cedente provveda o meno all’acquisto di un nuovo immobile.

 

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