NULL
Altre Novità
29 Ottobre 2016

Canone della televisione non pagato con la bolletta: F24 entro il 31 ottobre

Scarica il pdf

Tempo fino al prossimo 31 ottobre per coloro che non hanno pagato il canone dell’abbonamento alla televisione tramite addebito nella fattura dell’energia elettrica.

Lo ricorda l’Agenzia delle Entrate con un Comunicato Stampa del 26 ottobre 2016.

Tale scadenza riguarda, in particolare:

  • i contribuenti che detengono un apparecchio televisivo, ma non hanno versato il canone con la bolletta dell’energia elettrica in quanto nessun componente della famiglia anagrafica è intestatario di un contratto di fornitura dell’energia elettrica di tipo domestico residenziale (ad esempio, perché si è preso in locazione un immobile per il quale il contratto relativo all’energia elettrica rimane intestato al proprietario);
  • i contribuenti che detengono un apparecchio televisivo, ma non hanno versato il canone con la bolletta dell’energia elettrica in quanto non hanno ancora ricevuto la bolletta con addebito perché, ad esempio, c’è stata una nuova attivazione o una voltura ancora in corso;
  • i contribuenti che risiedono in zone non collegate alla rete elettrica nazionale (come Ustica, Lampedusa, Capri e Ponza);
  • i contribuenti per i quali l’importo complessivamente addebitato in bolletta risulta inferiore al canone dovuto per l’anno di riferimento;
  • i contribuenti che sono tenuti a versare il canone per l’abbonamento alla televisione, risiedono in determinati Comuni (come Anversa degli Abruzzi e Castel del Monte) e non hanno ricevuto le bollette dell’energia elettrica con addebito del canone.

Si ricorda che l’importo del canone complessivamente dovuto per il 2016 è pari a 100 Euro.

Il versamento, nei casi suddetti, deve essere effettuato entro il 31 ottobre 2016, mediante il modello F24.

I codici tributo da utilizzare sono:

  • TVRI” per il rinnovo di un abbonamento;
  • TVNA” per un nuovo abbonamento.

I codici devono essere inseriti nella sezione “Erario” del modello F24, esclusivamente nella colonna degli “importi a debito versati”. Inoltre, nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno al quale si riferisce il pagamento del canone (ossia il 2016).

 

Articoli correlati
26 Giugno 2025
Il Decreto Fiscale 2025 è ufficialmente in vigore

Entrata in vigore e pubblicazioneÈ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del...

26 Giugno 2025
Anc: Pec amministratori, il termine non esiste, pertanto non può esserci proroga

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa dell'Associazione Nazionale...

26 Giugno 2025
Bonus edilizi 2025: chiarimenti ufficiali dell’Agenzia delle Entrate

Il 19 giugno 2025 l’Agenzia delle Entrate ha diffuso la circolare n. 8, firmata dal...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto