Fonte: Agenzia delle Entrate – Risposta n. 267/2025
La richiesta di modifica del nome o del cognome, anche se presentata da cittadini italiani residenti all’estero tramite consolato o ambasciata, è soggetta all’imposta di bollo fin dall’origine, come previsto dall’articolo 3 della Tariffa allegata al Dpr n. 642/1972.
L’obbligo di pagamento resta valido indipendentemente dal canale di trasmissione della domanda, poiché l’istanza è diretta all’adozione di un provvedimento da parte del Prefetto, autorità amministrativa competente in materia.
Quando si applica l’imposta di bollo
Secondo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate, la normativa di riferimento è contenuta nel Dpr n. 642/1972, che disciplina l’imposta di bollo su atti, documenti e registri.
In particolare, l’articolo 1 prevede che siano soggetti al tributo gli atti e le istanze presentate agli uffici e organi dello Stato per ottenere provvedimenti amministrativi, certificati o autorizzazioni.
Rientrano quindi in questa categoria le richieste di cambio del nome o del cognome, in quanto finalizzate a ottenere un decreto prefettizio.
La Risoluzione n. 100/2008 dell’Amministrazione finanziaria aveva già chiarito che ogni istanza indirizzata a un’amministrazione pubblica per ottenere una decisione o un’autorizzazione deve essere assoggettata all’imposta di bollo.
Procedura di cambio nome o cognome
La procedura è regolata dal Dpr n. 396/2000 (Regolamento dello stato civile).
L’articolo 89 stabilisce che la domanda deve essere presentata al Prefetto della provincia di residenza o, in alternativa, della provincia in cui si trova l’atto di nascita.
Il procedimento si articola in più fasi:
- Presentazione dell’istanza al Prefetto competente;
- Pubblicazione della richiesta per 30 giorni consecutivi nell’albo pretorio del comune (articolo 90);
- Valutazione delle eventuali opposizioni da parte di terzi;
- Adozione del decreto prefettizio che concede o rigetta la richiesta (articolo 92).
L’unica eccezione: i casi di ridicolo, vergogna o origine naturale
L’articolo 93 del Dpr n. 396/2000 prevede una specifica esenzione dall’imposta di bollo e da ogni altra tassa.
Tale agevolazione si applica solo quando il nome o il cognome:
- provoca ridicolo o vergogna alla persona che lo porta;
- o rivela l’origine naturale (ad esempio nei casi di adozione o riconoscimento successivo).
In tutte le altre ipotesi, anche se la domanda è presentata per motivi personali, affettivi o di opportunità, l’imposta di bollo rimane dovuta e non può essere esclusa né per analogia né per interpretazione estensiva.
Domande presentate tramite consolati o ambasciate
Con la Risposta n. 267 del 22 ottobre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la presentazione della domanda tramite uffici diplomatici o consolari non modifica la natura del procedimento.
Infatti, il decreto finale viene sempre emesso dal Prefetto, e non dal consolato o dall’ambasciata.
Pertanto, le richieste di cambio nome o cognome inviate dall’estero sono soggette all’imposta di bollo, anche dopo l’entrata in vigore del Dlgs n. 139/2024, che dal 1° gennaio 2025 ha escluso dall’imposta gli atti adottati o ricevuti dagli uffici diplomatici e consolari.
La disposizione non si applica a questi casi perché l’atto finale non è adottato da tali uffici, ma dal Prefetto italiano.
Pagamento dell’imposta dall’estero
L’Agenzia precisa che i cittadini italiani residenti all’estero possono assolvere l’imposta di bollo anche in modalità telematica, utilizzando il servizio @e.bollo messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dai prestatori di servizi di pagamento abilitati.
Tale sistema consente di effettuare il pagamento direttamente online, semplificando la procedura per chi presenta la richiesta dall’estero.
In sintesi
| Aspetto | Regola principale | 
|---|---|
| Soggetto competente | Prefetto italiano | 
| Canali di presentazione | Direttamente o tramite ambasciata/consolato | 
| Imposta di bollo | Sempre dovuta fin dall’origine | 
| Esenzione | Solo per nomi/cognomi ridicoli, vergognosi o che rivelano l’origine naturale | 
| Norme di riferimento | Dpr n. 642/1972, Dpr n. 396/2000, Dlgs n. 139/2024 | 
| Modalità di pagamento dall’estero | Servizio telematico @e.bollo | 
