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10 Luglio 2020

Bonus vacanze: tutti i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

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Nella Circolare n. 18 del 3 luglio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti riguardo alle modalità di fruizione del cosiddetto “bonus vacanze” introdotto dal “Decreto Rilancio” del 19 maggio 2020.

Ricordiamo che tale contributo è previsto per i nuclei familiari con ISEE in corso di validità non superiore a 40.000 Euro ed è utilizzabile dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020 per il pagamento dei servizi offerti in Italia dalle imprese turistico ricettive, dagli agriturismi e dai bed & breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva.

Il secondo paragrafo della Circolare è dedicato all’ambito soggettivo di applicazione.

Tra i chiarimenti forniti, è precisato che per nucleo familiare deve intendersi quello composto dai soggetti che compongono la famiglia anagrafica alla data di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica.

Il bonus può essere utilizzato da un solo componente del nucleo familiare. Quindi, il nucleo familiare avrà diritto al bonus una sola volta. Ciò indipendentemente dal numero dei componenti del nucleo familiare che effettivamente fruiscono dei servizi turistici.

Ulteriori chiarimenti sono forniti riguardo alle strutture presso le quali è possibile utilizzare il bonus. Vi rientrano anche coloro che svolgono l’attività alberghiera o di agriturismo nella forma stagionale. Non sono inclusi, invece, coloro che svolgono un’attività alberghiera o agrituristica non esercitata abitualmente con la conseguente produzione di redditi diversi.

Il terzo paragrafo della Circolare è destinato all’ambito oggettivo di applicazione del contributo. L’agevolazione spetta esclusivamente per soggiorni in relazione ai quali, almeno un giorno, ricade nel periodo nel quale viene applicato il bonus (1° luglio 2020 – 31 dicembre 2020). Inoltre, l’agevolazione spetta per un solo soggiorno.

Riguardo ai requisiti per ottenere il beneficio ed alle modalità di accesso all’agevolazione (paragrafo 4), l’agevolazione è fruibile sotto forma di sconto per il pagamento del soggiorno nella misura dell’80 % dell’importo spettante e, per la restante quota del 20 %, sotto forma di detrazione dall’imposta lorda nella dichiarazione dei redditi per il 2020.

Le condizioni da rispettare per la fruizione del “bonus vacanze” sono:

  • l’importo riconosciuto nella forma dello sconto deve essere utilizzato in un’unica soluzione per i servizi resi da un solo fornitore;
  • il corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o da documento commerciale e nella fattura o nel documento deve essere riportato il codice fiscale del soggetto che richiede il credito;
  • il pagamento del servizio deve avvenire senza l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggi o tour operator.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che, nel caso di soggetti che non siano tenuti all’emissione della fattura elettronica, potrà essere emessa una fattura, un documento commerciale non elettronico o uno scontrino o ricevuta fiscale. Quindi, possono applicare lo sconto anche i soggetti che rientrano nel regime forfetario.

Riguardo alla condizione dell’utilizzo del bonus in un’unica soluzione, il rispetto di essa comporta, ad esempio, che se, in riferimento al servizio, viene emessa una fattura in acconto ed una fattura in saldo e vengono effettuati i relativi pagamenti, il bonus potrà essere utilizzato soltanto in relazione ad uno dei due pagamenti.

E’ necessario, inoltre, che il bonus sia utilizzato in riferimento alla fattura emessa da un unico fornitore. Si potrà, quindi, usufruire di servizi accessori (ad esempio, servizi balneari collegati ad un albergo), ma questi dovranno essere inseriti in un’unica fattura emessa dalla struttura alberghiera che applica lo sconto sul corrispettivo dovuto dal cliente che soggiorna presso di essa.

Il componente del nucleo familiare che usufruisce del credito d’imposta può anche non coincidere con colui che effettua il pagamento. L’importante è che nella fattura o nel documento commerciale (o nello scontrino o ricevuta fiscale) sia indicato il codice fiscale della persona che intende fruire dell’agevolazione.

La richiesta di accesso all’agevolazione può essere effettuata da un componente del nucleo familiare che sia in possesso dell’identità SPID o della Carta d’identità elettronica. L’accesso avviene attraverso un’applicazione per smartphone denominata IO, resa disponibile da PagoPA S.p.a. che effettua la verifica della sussistenza dei requisiti e comunica al richiedente l’esito della verifica.

Se la verifica dà esito positivo, viene data comunicazione a colui che ha richiesto l’agevolazione dell’importo di tale agevolazione spettante al suo nucleo familiare, con indicazione separata della parte utilizzabile come sconto e di quella utilizzabile come detrazione. L’applicazione genera anche un codice univoco e un QR-code che potranno essere utilizzati, alternativamente, per la fruizione dello sconto.

I codici possono essere utilizzati anche nel caso in cui il pagamento venga effettuato con l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di una agenzia di viaggi o di un tour operator. In questo caso, sarà l’intermediario a comunicare al fornitore del servizio turistico il codice, unitamente al codice fiscale di colui che risulta essere intestatario della fattura ed all’importo del corrispettivo dovuto, così che tutti questi dati possano essere inseriti nell’apposita procedura disponibile nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate. Eventualmente il fornitore del servizio turistico (se diverso da una ditta individuale) può incaricare l’intermediario ad inserire questi dati nella procedura telematica.

Il documento di spesa deve comunque (anche quando interviene un’agenzia di viaggi o un tour operator) essere emesso in nome e per conto del fornitore del servizio turistico. Una volta che la procedura si è conclusa positivamente, l’operazione non può essere annullata e l’agevolazione si intende interamente utilizzata e non può più essere fruita da nessun componente del medesimo nucleo familiare, anche se vi è un importo residuo che non è stato utilizzato. L’importo dell’agevolazione, poi, non può essere in alcun modo oggetto di rimborso qualora non avvenga la fruizione del servizio.

Il quinto paragrafo della Circolare è dedicato alla misura del credito. L’importo, come sappiamo, varia a seconda del numero dei componenti del nucleo familiare. In particolare, spettano:

  • 500 Euro se il nucleo familiare è composto da tre o più persone;
  • 300 Euro se il nucleo familiare è composto da due persone;
  • 150 Euro se il nucleo familiare è composto da una sola persona.

Come già ricordato, il “bonus vacanze”, inoltre, è fruibile esclusivamente nella misura dell’80 %, di intesa con il fornitore del servizio turistico, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e nella misura del 20 % come detrazione d’imposta in sede di dichiarazione dei redditi.

Il bonus non può comunque eccedere il corrispettivo dovuto per i servizi turistici dei quali si usufruisce. Quindi, ad esempio, se un nucleo  familiare composto da tre persone deve pagare 400 Euro per un soggiorno presso una struttura alberghiera potrà usufruire di un bonus dell’importo corrispondente alla spesa sostenuta di 400 Euro (dei quali potrà utilizzare 320 Euro come sconto sul corrispettivo dovuto e 80 Euro li potrà portare in detrazione nella dichiarazione dei redditi). Non potrà, pertanto, usufruire dell’importo massimo spettante per l’agevolazione (500 Euro).

Riguardo all’importo che può essere portato in detrazione, si potrà usufruire della detrazione nella dichiarazione dei redditi relativa al 2020. In caso di incapienza, la detrazione non fruita non potrà essere riportata negli anni successivi, né chiesta a rimborso. Il diritto alla detrazione non viene meno se il fornitore del servizio non accorda lo sconto in fattura. Ciò che rileva è che la fattura o il documento commerciale o lo scontrino o la ricevuta fiscale emessi dal fornitore siano intestati al soggetto che intende fruire della detrazione.

Il sesto paragrafo della Circolare riguarda le modalità di rimborso dello sconto al fornitore. Il fornitore, infatti, recupera lo sconto applicato sotto forma di credito d’imposta che può essere utilizzato in compensazione nel modello F24 o ceduto a soggetti terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, ed anche ad istituti di credito ed altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

Infine, il settimo ed ultimo paragrafo è dedicato alla cessione del credito ed ai poteri di controllo dell’Amministrazione finanziaria.

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