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18 Novembre 2022
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Bonus pubblicità: no per il compenso alle agenzie intermediarie.

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Bonus pubblicità ed investimenti in campagne pubblicitarie tramite agenzie di pubblicità. L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito in merito.

A presentare istanza di interpello è stata una società a responsabilità limitata che è un’agenzia di pubblicità che si occupa di ideare, realizzare e pianificare campagne pubblicitarie. La società ha chiesto dei chiarimenti riguardo alla corretta interpretazione ed applicazione della disciplina relativa agli incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali (cosiddetto “bonus pubblicità”) prevista dal Decreto Legge n. 50 del 2017.

L’istante intende fatturare ai propri clienti i mezzi pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, iscritte al ROC, e sui giornali quotidiani e periodici precedentemente acquistati dagli organi di informazione. L’istante offrirebbe contemporaneamente una serie di servizi complementari.

I clienti della società istante potranno procedere alla richiesta del “bonus pubblicità” anche se i servizi agevolabili sono forniti tramite un’agenzia di marketing, come l’istante, e non direttamente da emittenti televisive e radiofoniche locali e da giornali quotidiani e periodici?

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 548 del 4 novembre 2022, ha richiamato la normativa in materia, evidenziando che il bonus in questione è riconosciuto alle imprese, ai lavoratori autonomi ed agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie.

Nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2018 di attuazione di tale credito d’imposta è previsto, riguardo all’ambito soggettivo di applicazione dell’agevolazione, che le imprese o i lavoratori autonomi, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato, e gli enti non commerciali possono beneficiare del credito d’imposta in relazione agli investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali.

Inoltre, sempre in base a quanto stabilito nel Decreto di attuazione, ai soli fini dell’attribuzione del credito d’imposta in questione, le spese per l’acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionali o connesse.

Nelle FAQ pubblicate sul sito web del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri è precisato, pertanto, che non sono agevolabili i compensi corrisposti alle agenzie intermediarie di pubblicità. Nel caso in cui le fatture non siano emesse da imprese editoriali, ma da soggetti intermediari, nelle fatture dovrà essere espressamente specificato l’importo delle spese nette sostenute per la pubblicità, separato dall’importo relativo al compenso dell’intermediario, e dovrà essere indicata la testata giornalistica o l’emittente radiotelevisiva sulla quale è stata effettuata la campagna pubblicitaria.

Pertanto, nel caso in cui un soggetto realizzi un investimento agevolabile affidando la realizzazione della campagna pubblicitaria ad un intermediario, la fruizione del “bonus pubblicità” è consentita esclusivamente con riferimento alle spese nette sostenute. Restano, dunque, esclusi il costo del servizio svolto dalla società di intermediazione.

Per la corretta applicazione della normativa e ai fini dei controlli successivi, i documenti rappresentativi dei costi ammissibili devono contenere separata indicazione delle spese per campagne pubblicitarie rispetto al costo del servizio svolto dalla società di intermediazione.

L’Agenzia delle Entrate ha, infine, precisato che il “bonus pubblicità” non è fruibile da un soggetto, come la società istante, che opera come intermediario con riferimento ai costi sostenuti, in nome e per conto dei propri clienti, per gli investimenti agevolabili.

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