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8 Ottobre 2016

Bollo sugli atti dei procedimenti arbitrali: non può essere assolto dalla Camera di Commercio che li riceve

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Una Camera di Commercio ha richiesto, tramite interpello, chiarimenti all’Agenzia delle Entrate riguardo alla possibilità di assolvere essa stessa all’imposta di bollo con modalità virtuale con riferimento agli atti e provvedimenti dei procedimenti arbitrali da essa trattati e ricevuti per via telematica dalle parti coinvolte.

La risposta è stata fornita con la Risoluzione n. 89 del 6 ottobre 2016.

L’Agenzia delle Entrate ha, in primo luogo, precisato che l’imposta di bollo è dovuta fin dall’origine, nella misura di 16,00 Euro per ogni foglio, per gli atti ed i provvedimenti dei procedimenti arbitrali.

L’obbligazione tributaria relativa all’imposta di bollo, quindi, deve essere assolta nella misura predetta dal soggetto che forma i documenti in questione. Nel caso dei procedimenti arbitrali trattati dalla Camera di Commercio, i documenti, in realtà, non sono formati dalla Camera di Commercio, ma dai soggetti che partecipano alla procedura arbitrale. La Camera di Commercio svolge, piuttosto, in relazione a tali procedimenti arbitrali, un’attività di segreteria.

Pertanto, l’imposta di bollo riferita ai documenti di tali procedimenti arbitrali non può essere assolta dalla Camera di Commercio attraverso l’autorizzazione al pagamento in forma virtuale della quale è in possesso. L’imposta di bollo deve essere versata direttamente dalle imprese o dai privati che formano i documenti dei procedimenti arbitrali e li presentano per via telematica alla Camera di Commercio.

L’assolvimento potrà avvenire mediante pagamento dell’imposta di bollo ad un intermediario convenzionato con l’Agenzia delle Entrate che rilascerà l’apposito contrassegno o in forma virtuale. In caso di pagamento tramite contrassegno, il contribuente potrà provare il pagamento indicando nel documento inviato il codice numerico di 14 cifre presente sul contrassegno telematico. Il contribuente dovrà conservare il contrassegno utilizzato fino al termine di tre anni previsto per l’accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria.

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