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9 Ottobre 2015

Benefici prima casa: per stabilire se si tratta di abitazione di lusso, si considera anche la superficie del locale seminterrato non abitabile

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La Corte di Cassazione, nella Sentenza n. 20031 del 7 ottobre 2015, si è pronunciata riguardo alla legittimità di un avviso di liquidazione d’imposta e di irrogazione delle sanzioni notificato al contribuente a seguito di revoca delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa.

Ciò che l’Amministrazione finanziaria contestava è che l’immobile acquistato avesse le caratteristiche dell’abitazione di lusso.

La Commissione Tributaria Provinciale aveva dato ragione all’Agenzia delle Entrate ed anche i Giudici di secondo grado avevano respinto l’appello proposto dal contribuente. Quest’ultimo lamentava che, ai fini dell’attribuzione dei caratteri di abitazione di lusso all’immobile acquistato, era stata presa in considerazione anche la superficie di un locale seminterrato, nonostante il locale non fosse abitabile.

La Corte di Cassazione ha confermato il ragionamento seguito dalla CTR. In particolare, è stata richiamata la giurisprudenza secondo la quale per stabilire se un immobile sia di lusso e, quindi, sia escluso dai benefici “prima casa”, occorre fare riferimento al Decreto Ministeriale del 1969, in base al quale per superficie utile deve intendersi quella idonea a costituire “unico alloggio padronale”, ossia tale da consentire l’espletamento al suo interno di tutte le funzioni proprie della vita del “padrone”, mentre risulta irrilevante il requisito dell’abitabilità.

Inoltre, la Cassazione ha ricordato che non è possibile procedere ad un’interpretazione che ampli la sfera operativa della normativa, dal momento che le disposizioni che prevedono agevolazioni o benefici in materia fiscale generalmente non possono essere oggetto di interpretazione analogica.

La Corte di Cassazione ha richiamato una propria pronuncia nella quale era stata confermata la sentenza impugnata che prendeva in considerazione, ai fini della determinazione della superficie utile, anche i vani dell’immobile adibiti a sala hobby e situati nel seminterrato, sebbene di altezza inferiore a quella prevista, per le stanze destinate ad uso abitativo, dal regolamento comunale.

Ancora, secondo la normativa in materia, la superficie utile dell’immobile deve essere calcolata detraendo la superficie di balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e del posto macchina. La superficie del locale seminterrato non rientra, quindi, nella tipologia dei locali che deve essere esclusa ai fini della determinazione della superficie utile dell’immobile.

La pronuncia della Commissione Tributaria Regionale è stata, pertanto, confermata ed è stato respinto il ricorso del contribuente.

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