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26 Giugno 2015

Benefici prima casa: l’appartenenza alla categoria A/1 non può essere esclusa per la sola assenza di analoghe abitazioni nel medesimo foglio mappale

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La Corte di Cassazione, nella Sentenza n. 12024 del 10 giugno 2015, si è pronunciata riguardo ad una controversia che vedeva contrapporsi l’Agenzia del Territorio e due proprietari di immobili, tra loro sposati in regime di separazione dei beni.

Quest’ultimi sostenevano che gli immobili dei quali erano proprietari, tra loro distinti, rientravano nella categoria catastale A/2 (abitazioni di tipo civile), mentre l’ufficio dell’Agenzia del Territorio aveva concluso che si trattava di un’unica abitazione, costituita da particelle distinte, alle quali doveva essere attribuita la categoria catastale A/1 (abitazioni di tipo signorile).

La Commissione Tributaria Regionale aveva sostenuto che i beni immobili dei contribuenti, che costituivano comunque un’unica abitazione, dovevano essere considerati nella categoria catastale A/2, come proposto dai proprietari. La decisione della CTR si era fondata principalmente sulla circostanza che nelle zone limitrofe e nell’intero figlio mappale non figuravano degli immobili censiti nella categoria A/1.

Gli immobili in questione, quindi, secondo i Giudici d’Appello, non rientrando nella categoria catastale A/1, potevano beneficiare delle agevolazioni previste per la “prima casa”.

L’Agenzia del Territorio aveva impugnato la decisione di secondo grado in Cassazione. Sosteneva, in particolare, che l’unità tipo, utilizzata ai fini del classamento, non doveva necessariamente essere inserita nel medesimo foglio di mappa. Inoltre, per il classamento dell’immobile bisognava tener conto principalmente delle caratteristiche intrinseche dell’immobile medesimo che, nel caso specifico, si presentavano di livello superiore al livello dei fabbricati di tipo residenziale.

L’Agenzia del Territorio evidenziava, altresì, che lo stesso consulente nominato nel corso del giudizio aveva affermato che l’immobile presentava delle finiture interne ed esterne superiori alla media.

La Corte di Cassazione ha dato ragione all’Agenzia del Territorio.

In particolare, la Cassazione ha precisato che la legge non fornisce una definizione specifica delle categorie e delle classi catastali. Quindi, la classificazione di abitazione come “signorile”, “civile”, “popolare” è il frutto di un apprezzamento di fatto da riferire a nozioni presenti nell’opinione generale alle quali corrispondono delle specifiche caratteristiche, che possono comunque mutare nel tempo.

In riferimento alla categoria catastale A/1, la Cassazione ha affermato che le caratteristiche che permettono di far rientrare gli immobili in tale categoria non devono essere individuate, come sostenuto dai contribuenti, sulla base del Decreto Ministeriale del 1969, nel quale, invece, sono indicati i parametri in base ai quali stabilire che un’abitazione sia di lusso.

La Cassazione ha ritenuto, infine, che la decisione della Commissione Tributaria Regionale dovesse essere annullata, dal momento che era fondata su una motivazione in nessun modo collegata alla legge e completamente astratta.

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