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18 Dicembre 2015

Benefici prima casa: la sospensione della ristrutturazione disposta dalla Sovraintendenza può rappresentare una causa di forza maggiore che evita la revoca

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La Corte di Cassazione, nell’Ordinanza n. 24963 del 10 dicembre 2015, si è pronunciata nuovamente riguardo ad una questione relativa alla revoca delle agevolazioni fiscali per la “prima casa”.

In particolare, il contribuente aveva ricevuto un avviso di liquidazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, in quanto, trascorsi 18 mesi dall’acquisto della casa da destinare ad abitazione principale, l’immobile non era stato utilizzato come prima casa, né vi era stata posta la residenza.

Il contribuente si era difeso sostenendo che vi era stata una causa di forza maggiore che aveva comportato il ritardo nella destinazione dell’immobile all’uso per il quale era stato acquistato. I lavori di ristrutturazione che erano necessari per vivere nell’abitazione, infatti, avevano subito dei ritardi a causa degli ostacoli frapposti dalla Sovraintendenza ai beni ambientali ed architettonici.

La Commissione Tributaria Regionale, che aveva respinto l’appello del contribuente, aveva, però, evidenziato che la ristrutturazione di un immobile vetusto, vincolato e sito in centro storico doveva lasciar prevedere il sopravvenire di imprevisti e la possibilità di ritardi e complicanze.

La Corte di Cassazione ha affermato che i Giudici di secondo grado avevano erroneamente riferito al contribuente un dovere di qualificata consapevolezza, pur non risultando in alcun modo che il contribuente medesimo fosse un operatore del settore delle ristrutturazioni di immobili vincolati.

La Cassazione ha anche richiamato la propria giurisprudenza secondo la quale il mancato stabilimento, nei termini di legge, della residenza nell’immobile acquistato come “prima casa” non comporta la decadenza dall’agevolazione, qualora tale evento sia dovuto a causa di forza maggiore sopravvenuta rispetto all’acquisto della casa. Il riferimento specifico era, appunto, ad un’ipotesi di sospensione dei lavori di ristrutturazione disposta dalla Sovraintendenza per il rinvenimento di reperti che avevano impedito la prosecuzione dei lavori.

La Commissione Tributaria Regionale, nel caso di specie, aveva omesso completamente di esaminare le circostanze concrete, documentate dal contribuente.

La Cassazione ha, pertanto, annullato la pronuncia di secondo grado ed ha rinviato alla Commissione Tributaria Regionale affinché, in diversa composizione, riesamini la causa, alla luce dei corretti principi di diritto che devono trovare applicazione.

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