Con la circolare n. 21 firmata oggi, 7 novembre 2024, dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, l’Amministrazione finanziaria ha fornito agli uffici indicazioni operative relative all’autotutela tributaria. Queste istruzioni riflettono le novità normative introdotte dal decreto legislativo n. 219/2023, emanato in attuazione della legge delega n. 111/2023 per la riforma fiscale, e si concentrano sugli articoli 10-quater e 10-quinquies dello Statuto dei diritti del contribuente.
La circolare è suddivisa in quattro sezioni
- Introduzione e quadro normativo: esamina l’evoluzione dell’istituto dell’autotutela e approfondisce la nuova normativa, che distingue tra autotutela obbligatoria e facoltativa.
- Modalità di presentazione: descrive come inoltrare la richiesta di autotutela e ne dettaglia il contenuto.
- Iter istruttorio e decisionale: approfondisce il processo di valutazione e l’adozione del provvedimento.
- Responsabilità amministrativo-contabile: tratta le implicazioni legali connesse all’esercizio del potere di autotutela.
Autotutela obbligatoria
L’articolo 10-quater stabilisce i casi di “manifesta illegittimità” in cui l’amministrazione finanziaria è obbligata a intervenire per annullare, totalmente o parzialmente, atti di imposizione o rinunciare alla pretesa tributaria. La circolare precisa che tali casi, tassativamente elencati, devono comportare una palese illegittimità dell’atto o dell’imposizione per giustificare l’intervento.
Autotutela facoltativa
Diversamente, l’articolo 10-quinquies introduce un margine di discrezionalità: per vizi che non rientrano nelle fattispecie elencate dall’articolo precedente, l’amministrazione può comunque annullare l’atto. Tuttavia, secondo il principio di efficienza dell’azione amministrativa, non è tenuta a rispondere a richieste già esaminate in contraddittorio.
Presentazione delle istanze e istruttoria
La richiesta di autotutela deve essere inviata all’ufficio che ha emesso l’atto contestato. Nel rispetto dei principi di collaborazione e buona fede, se l’istanza viene erroneamente indirizzata a un ufficio incompetente, quest’ultimo è tenuto a trasmetterla all’ufficio corretto, informandone il contribuente.
Durante l’istruttoria, gli uffici possono sospendere gli effetti amministrativi degli atti, qualora questi risultino illegittimi o infondati, per prevenire possibili danni al contribuente derivanti dall’esecutività del provvedimento contestato.
Responsabilità amministrativo-contabile
Per quanto riguarda la responsabilità legata all’esercizio del potere di autotutela, la normativa prevede che i funzionari rispondano esclusivamente in caso di dolo, escludendo la colpa grave, sia nell’autotutela obbligatoria che in quella facoltativa.