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5 Giugno 2015

Atti di redistribuzione di aree tra co-lottizzanti: applicabile il trattamento tributario di favore

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L’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 56 del 1° giugno 2015, ha risposto ad una richiesta di consulenza giuridica riguardo al trattamento fiscale applicabile, ai fini delle imposte indirette, agli atti di redistribuzione di aree tra co-lottizzanti.

L’istante ha, in particolare, ricordato la riforma della tassazione ai fini dell’imposta di registro (articolo 10, comma 4, del Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011) in base alla quale sono state soppresse tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali, relative ad atti costitutivi o traslativi, a titolo oneroso, di diritti reali immobiliari soggetti ad imposta di registro in misura proporzionale.

A tale proposito, l’istante ha richiesto se i trasferimenti posti in essere nell’ambito della redistribuzione di aree tra co-lottizzanti possano essere considerati cessioni a titolo gratuito e, quindi, possano non rientrare nell’ambito di applicazione della soppressione delle agevolazioni tributarie.

Il quesito, inoltre, ha avuto ad oggetto l’applicabilità dell’Iva alle operazioni di redistribuzione qualora il soggetto che effettua il trasferimento operi nell’esercizio di un’attività d’impresa.

L’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che gli atti di redistribuzione posti in essere tra co-lottizzanti hanno come finalità quella di eliminare gli effetti distorsivi derivanti dalla convenzione di lottizzazione.

Infatti, in attuazione di tale convenzione, le parti devono effettuare delle cessioni a titolo gratuito in favore del Comune di aree sulle quali verranno realizzate delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Con gli atti di redistribuzione, i lottizzanti che risultano essere penalizzati dalla convenzione di lottizzazione, in quanto tenuti a cedere aree a titolo gratuito al Comune, ottengono delle porzioni aggiuntive di aree da parte degli altri assegnatari, così che venga reintegrato il rapporto di proporzionalità tra le aree.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che tali atti di redistribuzione sono riconducibili all’ambito di applicazione dell’articolo 20 della Legge n. 10 del 28 gennaio 1977, che prevede che i provvedimenti, le convenzioni e gli atti d’obbligo indicati nella Legge medesima sono soggetti al trattamento tributario disciplinato dall’articolo 32, secondo comma, del D.P.R. n. 601 del 29 settembre 1973.

L’Agenzia ha, poi, ricordato la recente modifica normativa dell’articolo 10, comma 4, del Decreto Legislativo n. 23 del 2011, introdotta dal Decreto Legge n. 133 del 12 settembre 2014 (articolo 20, comma 4-ter), convertito dalla Legge n. 164 dell’11 novembre 2014. In base alla disposizione nel suo nuovo testo, è esclusa espressamente la soppressione delle agevolazioni tributarie indicate nell’articolo 32 del D.P.R. n. 601 del 1973.

Quindi, deve ritenersi che gli atti di redistribuzione di aree tra co-lottizzanti (come detto, riconducibili all’articolo 32 del D.P.R. n. 601 del 1973), posti in essere a partire dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina (12 novembre 2014), possono beneficiare del regime di favore previsto dall’articolo 32 del D.P.R. n. 601 del 1973, ossia dell’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa e dell’esenzione dalle imposte ipotecarie e catastale.

Riguardo all’applicabilità dell’Iva, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che i negozi in questione non rientrano nel campo di applicazione dell’imposta.

L’esclusione, però, non opera qualora sia previsto il versamento di un conguaglio in denaro ed uno dei lottizzanti, in danno dei quali si attua la redistribuzione, sia un soggetto passivo d’imposta che cede l’area nell’ambito della propria attività d’impresa. In tale caso, l’operazione sarà assoggettata ad Iva, con applicazione dell’aliquota ordinaria.

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