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10 Novembre 2017

Art Bonus: può beneficiarne anche una fondazione privata

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L’Agenzia delle Entrate, in risposta ad un interpello, ha fornito alcune indicazioni riguardo alla corretta applicazione del credito d’imposta previsto in caso di erogazioni liberali a sostegno della cultura (cosiddetto “Art Bonus”).

In primo luogo, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 65 % delle erogazioni effettuate alle persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro per favorire la cultura e lo spettacolo. In particolare, il credito d’imposta spetta per le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo. Il credito d’imposta è riconosciuto anche qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per gli interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi.

Il quesito specifico posto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate riguarda l’ambito oggettivo di applicazione del credito d’imposta e, in particolare, la possibilità di qualificare come “luogo di cultura di appartenenza pubblica” la fondazione istante.

L’Agenzia delle Entrate si è, quindi, rivolta al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per avere un parere in merito. In proposito, il Ministero si è espresso nel senso che il requisito dell’appartenenza pubblica, oltre che dall’appartenenza allo Stato ed agli enti territoriali, può essere soddisfatto anche dal ricorrere di altre caratteristiche. Queste caratteristiche possono consistere nella circostanza che l’istituto sia costituito per iniziativa di soggetti pubblici e mantenga una maggioranza pubblica dei soci e partecipanti; che sia finanziato esclusivamente con risorse pubbliche; che gestisca un patrimonio culturale di appartenenza pubblica, conferito in uso al soggetto medesimo; che sia sottoposto, nello svolgimento delle proprie attività, ad alcune regole proprie della Pubblica Amministrazione; che sia sottoposto al controllo di una Pubblica Amministrazione.

In presenza di una o di più di tali caratteristiche si può ritenere che istituti culturali con personalità giuridica di diritto privato, come la fondazione istante, abbiano sostanzialmente natura pubblicistica e, quindi, possano ricevere erogazioni liberali per le quali possa essere riconosciuto il credito d’imposta in questione, purché venga anche rispettata la condizione fondamentale dell’appartenenza pubblica delle collezioni gestite dall’istituto.

La fondazione istante, in particolare, è stata appositamente costituita da un ente pubblico per la gestione di un museo. La collezione permanente del museo è di proprietà dello Stato, così come gli immobili che lo ospitano. La fondazione istante, inoltre, riceve per legge importanti contributi pubblici ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero ed al controllo della Corte dei Conti.

Pertanto, la conclusione espressa dall’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 136 del 7 novembre 2017, è che le erogazioni liberali effettuate in favore della fondazione istante possano beneficiare dell’Art Bonus.

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