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5 Ottobre 2018

Art Bonus: i limiti in caso di erogazioni liberali per i festival

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Nella Risposta n. 18 del 28 settembre 2018, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’ambito di applicazione del cosiddetto Art Bonus.

L’istante è un’associazione non riconosciuta che opera senza scopo di lucro nel settore della cultura musicale. L’associazione organizza ogni anno un festival e, per lo svolgimento del festival, riceve delle erogazioni liberali da enti pubblici territoriali, oltre che da enti privati e persone fisiche. Il quesito riguarda la possibilità per tali soggetti di beneficiare dell’Art Bonus.

L’istante ha ricordato che la normativa in materia impone ai beneficiari delle erogazioni liberali di indicare quanto ricevuto attraverso il portale gestito dal Ministero dei Beni e delle Attività culturali. A tal proposito, l’associazione istante ha rappresentato di non essere riuscita a registrarsi al portale dal momento che la registrazione è permessa soltanto agli enti precedentemente censiti, ossia ai soggetti già finanziati dal Fondo Unico per lo Spettacolo. L’istante non è sovvenzionata dal Fondo per propria scelta, data l’esiguità dei fondi ricevibili.

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che il Decreto Legge n. 83 del 2014 ha introdotto un credito d’imposta (il cosiddetto “Art Bonus”) nella misura del 65 % delle erogazioni effettuate in denaro da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di redditi d’impresa per:

  • gli interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
  • il sostegno degli istituti e dei luoghi di cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, dei circuiti di distribuzione;
  • la realizzazione di nuove strutture, il restauro ed il potenziamento delle strutture già esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;
  • la realizzazione di interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, anche qualora le erogazioni liberali siano destinate a soggetti concessionari o affidatari dei beni medesimi.

Secondo un parere del Ministero dei Beni e delle Attività culturali, con riferimento alle erogazioni liberali destinate ai festival, l’agevolazione fiscale può essere riconosciuta esclusivamente ai soggetti pubblici e privati organizzatori di festival in possesso dei requisiti previsti dal Decreto Ministeriale del 27 luglio 2017, nel quale sono contenute le disposizioni in materia di criteri e modalità per l’erogazione, l’anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo.

La conclusione espressa dall’Agenzia delle Entrate è, quindi, che, nel caso specifico, l’associazione istante non rientra nelle categorie previste dalla normativa in materia e, pertanto, le erogazioni liberali destinate al sostegno della sua attività non sono ammissibili al beneficio fiscale in questione.

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