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19 Giugno 2020

Art Bonus: applicabile alle erogazioni in favore di una fondazione privata con natura pubblicistica

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L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito in materia di “Art Bonus”.

L’istante è una fondazione che ha lo scopo di far rivivere un complesso monumentale cittadino di particolare interesse storico ed artistico. La fondazione non ha scopo di lucro e si occupa di organizzare eventi, mostre, attività culturali, spettacoli, attività di formazione e di ricerca scientifica. La fondazione sostiene le spese di manutenzione e tutti gli interventi che conseguono all’apertura al pubblico del complesso monumentale.

La fondazione è stata istituita per iniziativa prioritaria di un soggetto pubblico (un Comune), gestisce un patrimonio di appartenenza pubblica (dichiarato anche di interesse storico ed artistico), è amministrata da un consiglio di amministrazione che per metà è composto da soggetti nominati da enti pubblici, è sottoposta ad un controllo penetrante del Comune che ha anche il potere di proporre il nominativo del Presidente del Consiglio di amministrazione e del Presidente del Collegio dei revisori.

Il quesito sottoposto all’Agenzia delle Entrate riguarda la possibilità di considerare il complesso monumentale gestito dalla fondazione istante come un luogo della cultura di appartenenza pubblica. Questo consentirebbe che le erogazioni liberali dirette al suo sostegno possano beneficiare del cosiddetto “Art Bonus”.

Nella Risposta n. 176 del 10 giugno 2020, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che il Decreto Legge n. 83 del 31 maggio 2014 ha previsto un credito d’imposta della misura del 65 % delle erogazioni liberali effettuate in denaro da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d’impresa per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici e per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, dei circuiti di distribuzione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro ed il potenziamento di quelle già esistenti di enti o istituzioni pubbliche che svolgono, senza scopo di lucro, esclusivamente attività nello spettacolo.

Il credito d’imposta in questione è riconosciuto nei limiti del 15 % del reddito imponibile in caso di erogazioni liberali effettuate da persone fisiche ed enti non commerciali e nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui qualora le erogazioni liberali siano effettuate da soggetti titolari di redditi d’impresa. Il credito d’imposta deve essere ripartito in tre quote annuali di pari importo.

Rispetto al requisito dell’appartenenza pubblica degli istituti e luoghi di cultura, al cui sostegno sono effettuate le erogazioni liberali che beneficiano dell’Art Bonus, tale requisito è soddisfatto qualora l’appartenenza sia allo Stato, alle Regioni ed agli altri enti territoriali, ma anche quando ricorrano altre caratteristiche del soggetto beneficiario dell’erogazione liberale.

Ad esempio, si può parlare di appartenenza pubblica quando l’istituto della cultura:

  • è costituito per iniziativa di soggetti pubblici e mantiene una maggioranza pubblica dei soci e dei partecipanti;
  • è finanziato esclusivamente con risorse pubbliche;
  • gestisce un patrimonio culturale di appartenenza pubblica;
  • è sottoposto ad alcune regole proprie della Pubblica Amministrazione, come gli obblighi di trasparenza;
  • è sottoposto al controllo di una Pubblica Amministrazione.

Se sussistono una o più di queste caratteristiche gli istituti ed i luoghi della cultura, nonostante abbiano personalità di diritto privato, si considerano come aventi natura sostanzialmente pubblicistica e possono, quindi, ricevere erogazioni liberali che beneficiano del credito d’imposta in questione.

In conclusione, l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto che le erogazioni liberali destinate al sostegno della fondazione istante, dal momento che essa può essere considerata per le sue caratteristiche luogo della cultura di appartenenza pubblica, rientrano nell’ambito di applicazione del credito d’imposta dell’Art Bonus.

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