Nella Risoluzione n. 2 del 9 dicembre 2014, il Dipartimento delle Finanze ha fornito dei chiarimenti in merito all’applicazione della Tari agli immobili nei quali viene svolta l’attività industriale di produzione di tubi in acciaio senza saldatura e, più in generale, agli immobili nei quali vengono prodotti rifiuti speciali.
In primo luogo, nella Risoluzione in questione, è stata ricordata la normativa secondo la quale, nella determinazione della superficie assoggettabile alla Tari, non si tiene conto di quella parte di essa nella quale si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
Secondo quanto chiarito dal Dipartimento delle Finanze in riferimento al quesito specificamente posto alla sua attenzione, i magazzini intermedi di produzione e quelli adibiti allo stoccaggio dei prodotti finiti devono essere considerati intassabili in quanto produttivi di rifiuti speciali, a prescindere da quanto stabilito dal regolamento comunale.
Devono essere escluse dall’ambito di applicazione della Tari anche le aree scoperte che danno luogo alla produzione, in via continuativa e prevalente, di rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti urbani, nel caso in cui siano asservite al ciclo produttivo.
I Comuni possono, a loro volta, individuare ulteriori superfici produttive di rifiuti speciali da sottrarre all’assimilazione e, quindi, alla tassazione.