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31 Ottobre 2014

Approvato il Decreto Legislativo di attuazione della riforma fiscale: ampliate le ipotesi di esonero dalla dichiarazione di successione e semplificati diversi adempimenti

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Il 30 ottobre 2014, è stato approvato definitivamente dal Governo il Decreto Legislativo contenente disposizioni in materia di semplificazione fiscale e di dichiarazione dei redditi precompilata, in attuazione dei principi enunciati nella Legge delega sulla riforma fiscale.

Tra le misure di semplificazione previste, evidenziamo:

– l’esonero dalla dichiarazione di successione in caso di eredità destinata al coniuge od ai parenti in linea retta, nella quale l’attivo ereditario non sia di importo superiore a 100.000 Euro e nella quale non vi siano beni immobili o diritti reali su beni immobili;

– alla dichiarazione di successione, in luogo dei documenti in originale o in copia autenticata, potranno essere allegate copie non autenticate di tali documenti, unitamente ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che le stesse costituiscono copie degli originali. Resta, comunque, salva la facoltà dell’Agenzia delle Entrate di richiedere i documenti in originale o in copia autentica;

– la semplificazione degli adempimenti dichiarativi degli eredi in presenza di crediti fiscali in favore del de cuius. Infatti, l’erogazione di rimborsi fiscali dopo la presentazione della dichiarazione di successione non comporterà di per sé l’obbligo di presentazione della dichiarazione integrativa. Ma l’ufficio liquiderà l’imposta di successione tenendo conto anche degli importi in questione;

– la semplificazione degli adempimenti dichiarativi per le società o gli enti che non hanno la sede legale o amministrativa in Italia. Essi non dovranno più comunicare nella dichiarazione dei redditi dati dei quali l’Amministrazione finanziaria è già in possesso. In particolare, la comunicazione riguardava l’indirizzo dell’eventuale stabile organizzazione in Italia e le generalità e l’indirizzo in Italia di un rappresentante per i rapporti tributari;

– la semplificazione riguardo alla comunicazione all’Agenzia delle Entrate delle operazioni con i Paesi black list. I dati relativi ai rapporti con tali Paesi dovranno essere forniti con cadenza annuale e per operazioni di un importo complessivo annuale superiore a 10.000 Euro.

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