Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 28 del 10 aprile 2025
Nel mondo degli investimenti a lungo termine, i PIR (Piani Individuali di Risparmio) “fai da te” acquisiscono maggiore flessibilità grazie all’intervento dell’Agenzia delle Entrate, che con la risoluzione n. 28 del 10 aprile 2025 chiarisce un punto cruciale: è possibile valorizzare come “qualificati” anche gli investimenti effettuati tramite OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) non PIR compliant, purché si adotti il criterio dell’approccio look through e vengano rispettati i vincoli normativi previsti.
Cos’è il criterio dell’approccio look through
Il look through è una metodologia che consente di “guardare dentro” i veicoli di investimento collettivo per analizzarne la composizione effettiva. In pratica, permette di valutare se le singole attività detenute da un fondo rispondano ai requisiti PIR, anche se il fondo stesso non è formalmente conforme alla normativa PIR.
Questo approccio risulta particolarmente utile per chi costruisce autonomamente un piano PIR, scegliendo strumenti anche esterni al perimetro strettamente regolamentato.
Controllo quotidiano e responsabilità dell’investitore
Nel caso dei PIR “fai da te”, è l’investitore a dover garantire il rispetto delle soglie e dei limiti normativi, tra cui:
- Vincoli di investimento, come la quota minima di strumenti emessi da imprese italiane o europee non quotate nei principali indici.
- Limiti di concentrazione, per evitare eccessiva esposizione verso un’unica azienda o gruppo.
Il rispetto di tali requisiti va verificato per almeno due terzi dell’anno e richiede un monitoraggio costante, soprattutto se si utilizza il look through con fondi complessi o esteri.
OICR esteri e PIR: nessuna esclusione predefinita
La novità importante riguarda gli OICR esteri, anche non PIR compliant: l’Agenzia delle Entrate non pone limiti alla possibilità di considerarli strumenti validi per gli investimenti qualificati, se analizzati tramite il criterio del look through. La forma giuridica del veicolo o la sua sede (anche extra italiana) non costituiscono un ostacolo, se il contenuto effettivo dell’investimento rispetta la normativa PIR.
Riferimenti normativi: un quadro organico
L’Agenzia, nella sua risoluzione, ripercorre l’evoluzione normativa dei PIR, richiamando:
- Legge di Bilancio 2017 (L. 232/2016, art. 1, commi 100-114), che ha introdotto i PIR con regime di esenzione fiscale per i redditi da capitale derivanti da investimenti qualificati.
- Decreto-legge n. 124/2019, art. 13-bis, commi 2 e 2-bis, che ha ampliato le possibilità di investimento indiretto tramite fondi, favorendo una maggiore apertura dei canali di risparmio verso il tessuto imprenditoriale nazionale ed europeo.
La finalità: sostenere il tessuto produttivo e approccio look through
L’obiettivo di fondo resta sempre lo stesso: canalizzare il risparmio privato verso le imprese italiane ed europee, in particolare quelle di piccole e medie dimensioni che necessitano di capitali per crescere e innovare.
Il riconoscimento della validità del look through anche per fondi non PIR compliant si inserisce perfettamente in questo quadro, ampliando le possibilità di allocazione del capitale da parte degli investitori.
In sintesi, i PIR “fai da te” diventano più flessibili e accessibili, grazie alla possibilità di valorizzare investimenti attraverso fondi esteri o alternativi, anche non conformi formalmente alla disciplina PIR. Tuttavia, questa libertà implica un maggiore impegno per l’investitore, che deve garantire personalmente la correttezza e la conformità degli investimenti tramite monitoraggio continuo e attento utilizzo del look through.