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17 Luglio 2015

Anomalie da spesometro e 770 per il periodo d’imposta 2011: in arrivo le comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate

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Con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 13 luglio 2015, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 1, comma 636, della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014, sono state definite le modalità con le quali l’Agenzia metterà a disposizione dei contribuenti delle informazioni, con la finalità di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra i contribuenti medesimi e l’Amministrazione fiscale.

In particolare, le informazioni in questione riguardano i dati comunicati dai clienti dei contribuenti soggetti passivi Iva con lo “spesometro”, dai quali risulterebbe la mancata dichiarazione di ricavi conseguiti, e le possibili anomalie in dichiarazione dei redditi riguardo all’indicazione dei compensi certificati dai sostituti d’imposta nei modelli 770 (quadro “Comunicazione dati certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi”, causale A o M).

In questo modo, secondo l’Agenzia delle Entrate, viene data la possibilità ai contribuenti di fornire elementi, fatti e circostanze non conosciuti dall’Agenzia medesima che giustificherebbero le presunti anomalie.

Il periodo d’imposta preso in considerazione è il 2011.

Le informazioni verranno messe a disposizione dei contribuenti mediante comunicazioni, inviate tramite Posta Elettronica Certificata o, in caso di PEC inattiva o non registrata nell’elenco INI-PEC, per posta ordinaria.

Nelle comunicazioni verranno indicate le modalità che potranno essere seguite dai contribuenti per richiedere informazioni o per segnalare all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze non conosciuti dall’Agenzia stessa.

Le informazioni comunicate ai contribuenti verranno messe a disposizione anche della Guardia di Finanza, mediante strumenti informatici.

Inoltre, sarà riconosciuta la possibilità, ai contribuenti destinatari di tali comunicazioni, di regolarizzare eventuali errori od omissioni mediante l’istituto del ravvedimento operoso.

Il ricorso al ravvedimento operoso (oggetto della nuova disciplina introdotta con la Legge di Stabilità per il 2015) sarà possibile anche se la violazione sia stata già constatata o abbiano avuto già inizio accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, delle quali i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza, a meno che vi sia stata la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento o siano state ricevute comunicazioni di irregolarità ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973 e dell’articolo 54-bis del D.P.R. n. 633 del 26 settembre 1972 o degli esiti del controllo formale di cui all’articolo 36-ter del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973.

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