L’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 8 del 4 marzo 2015, ha fornito alcuni chiarimenti in merito al trattamento tributario delle domande di annotazione nei registri immobiliari conseguenti all’emissione dell’ordine di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie, da parte del Giudice, in sede di trasferimento del bene espropriato. In particolare, i dubbi sottoposti all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate riguardano l’ipotesi nella quale il bene trasferito sia l’unico bene oggetto dell’ipoteca.
L’Agenzia delle Entrate, nella Circolare, si è occupata sia degli aspetti più propriamente giuridici, sia di quelli tributari.
In primo luogo, è stata richiamata la disciplina del codice di procedura civile che individua il decreto di trasferimento come l’atto esecutivo della procedura di espropriazione immobiliare con il quale il Giudice trasferisce il bene oggetto dell’espropriazione ed ordina che sia liberato dalle formalità pregiudizievoli che gravano su di esso.
La portata di tale ordine deve ritenersi limitata al bene trasferito con il decreto del Giudice. Si tratta, quindi, di una “cancellazione parziale” delle formalità pregiudizievoli.
Se la cancellazione operata con l’ordine di liberazione del Giudice riguarda tutti i beni oggetto della trascrizione del pignoramento o dell’iscrizione ipotecaria si verificherà, in realtà, una “cancellazione totale”.
Nella Circolare, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che una “cancellazione parziale” della formalità ipotecaria, limitata ai beni oggetto del decreto di trasferimento, può anche essere considerata come annotazione di una restrizione di beni.
In base a tale qualificazione della cancellazione si deve determinare il trattamento fiscale.
La conclusione, quindi, espressa dall’Agenzia delle Entrate è che la base imponibile da prendere in considerazione per la determinazione dell’imposta ipotecaria dovuta per l’annotazione della restrizione di beni eseguita in virtù del decreto di trasferimento sarà rappresentata, indipendentemente dalla circostanza che i beni liberati costituiscano l’intero patrimonio oggetto dell’ipoteca, dal minore valore tra l’ammontare del credito garantito ed il prezzo di aggiudicazione degli immobili trasferiti.